03 Marzo 2021
La controversia concernente l’accertamento della proprietà pubblica ovvero privata di una strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette ad impugnare i provvedimenti adottati dalla p.a. oppure a denunciare i vizi procedurali per carenza e incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione.
Quanto sopra trova riscontro nel costante e conforme orientamento delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oltre che della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, “nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo; ma - quali che siano le diverse formulazioni della domanda - ha per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico”. Ed invero siffatta controversia – al pari di quella posta all’attenzione del Tribunale - “si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà del bene contestato, perciò non sottraendosi alla regola vigente anche in questo settore che il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina...