05 Marzo 2020
I beni demaniali (sia quelli facenti parte del demanio necessario sia di quello accidentale) sono caratterizzati dall'appartenenza a enti territoriali, perché essi sono preordinati alla soddisfazione di interessi imputati alla collettività stanziata sul territorio e rappresentata dagli enti territoriali. Essi sono assoggettati alla disciplina posta dall'art. 823 codice civile, secondo cui "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano".
L’utilità pubblica cui sono destinati i beni demaniali può essere perseguita mediante un uso esclusivo (o diretto) da parte della stessa PA, un uso generale, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, ovvero ancora un uso particolare da parte di soggetti pubblici o privati, che rappresentano, però, l’eccezione alla regola.
Quando l’uso di un bene pubblico, normalmente fruito dalla collettività, è temporaneamente sottratto ad essa, per consentire un uso particolare del medesimo, il soggetto utilizzatore è tenuto al pagamento di un apposito canone, espressamente disciplinato dall’art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
Da tutto ciò emerge, dunque, che non vi è, per un qualsiasi soggetto privato, un vero e proprio “diritto” all’uso esclusivo, anche temporaneo, del bene pubblico.
Quanto al “se” concedere o meno un uso particolare del bene demaniale, la giurisprudenza è costante nel riconoscere un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione (Cons. Stato Sez. IV, 28/02/2012. n.1137), che addirittura, deve ritenersi non...