L’esistenza di un diritto di uso pubblico su un’area non può sorgere per fatti concludenti ma presuppone un titolo idoneo al tal fine
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4791/2017 è stato affermato che “L'esistenza di un...
L’esistenza di un diritto di uso pubblico su un’area non può sorgere per fatti concludenti ma presuppone un titolo idoneo al tal fine
16 Settembre 2020
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4791/2017 è stato affermato che “L'esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a tal fine; in particolare, laddove la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione fra proprietario ed amministrazione, testamento) o l'intervento della usucapione ventennale”.
Tale principio è stato ribadito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3158/2020, secondo cui l'uso pubblico di una strada è determinato alla sussistenza di più elementi concorrenti, tra i quali, in particolare, la sussistenza di “un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada)”. Si ribadisce altresì che “affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva ed attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell'area da parte della p.a.) né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è invece necessario, ai sensi dell'art. 824 c.c., che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base ad un atto o fatto (fra cui anche l'usucapione) idoneo a trasferire il dominio, ovvero che su di essa sia stata costituita a favore dell'Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita, all'uso pubblico, ossia per soddisfare le esigenze di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale" (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 21 novembre 2012, n. 341)”.