23 Novembre 2020
In via generale, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi – rilascio che avviene sempre - con la usuale clausola di salvaguardia “fatti salvi i diritti dei terzi”, l’Amministrazione non è tenuta ad accertare funditus l’effettivo assetto dei rapporti civilistici tra i soggetti privati coinvolti, a vario titolo, da detto rilascio (titolari di diritto di proprietà, di diritti di godimento, di servitù prediali, etc.), dovendosi limitare a verificare la verosimile sussistenza in capo all’istante, in base alla documentazione prodotta, dei presupposti di legittimazione per richiedere ed ottenere il titolo richiesto, non potendo l’Amministrazione sostituirsi all’autorità giudiziaria ordinaria nell’accertamento definitivo di dette situazioni: “il rilascio del titolo edilizio abilitativo, facendo salvi i diritti dei terzi, non interferisce nell'assetto dei rapporti fra privati; pur restando fermo il potere (dovere) dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell'intervento edilizio da assentire.
Si tratta, in sostanza, di un controllo generale di conformità che non può spingersi comunque sino a penetranti analisi, nel senso che l'amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali circa gli effetti pregiudizievoli dell’intervento progettato...