L’esercizio dei poteri inibitori dinanzi ad una SCIA deve avvenire entro i 30 giorni dalla presentazione
SCIA: inibitoria entro i 30 gg; successivamente utilizzabile l'annullamento in autotutela
L’esercizio dei poteri inibitori dinanzi ad una SCIA deve avvenire entro i 30 giorni dalla presentazione
02 Dicembre 2025
L’art. 19 del TUE dispone che “3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...”.
In materia edilizia, quanto ai termini, il successivo comma 6 bis stabilisce che “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni”. Il comma 4, rilevante nella odierna vicenda stabilisce altresì che “4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”.
Il richiamato art. 21 nonies, come noto, disciplina l’annullamento in autotutela di atti illegittimi, stabilendo che debba sussistere un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, che si operi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di dodici mesi.
Detto termine può essere superato soltanto in presenza di “false dichiarazioni” (definite tali con sentenza penale passata in giudicato) e, secondo la interpretazione più seguita, anche in “false rappresentazioni dei fatti”, verificabili direttamente dall’amministrazione procedente che, pertanto, per il loro rilievo, non necessitano del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna (Consiglio di Stato n. 3064/2024).
La costante giurisprudenza, interpretando la ratio della SCIA, ha più volte affermato “All’esercizio tardivo di poteri inibitori o repressivi rispetto ad una SCIA vanno del resto applicati “i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riguardo alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto alla necessità di una valutazione...







