L’ordinanza di demolizione si adotta anche nei confronti del proprietario non autore dell’abuso
Anche il proprietario, sebbene non autore dell'abuso, è destinatario dell'ordinanza di...
L’ordinanza di demolizione si adotta anche nei confronti del proprietario non autore dell’abuso
02 Settembre 2025
Per quanto concerne l’ordinanza di demolizione e ripristino, la giurisprudenza è consolidata nel senso che tali provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti del proprietario dell’immobile anche qualora non sia il realizzatore dell’intervento abusivo e non abbia la disponibilità attuale dell’immobile.
Anche di recente è stato ribadito che “secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di legittimità e di questo Consiglio di Stato, l’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il responsabile dell’abuso ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo ai fatti, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Corte di Cassazione n. 17809 del 2024). La giurisprudenza amministrativa spiega che la demolizione può essere ingiunta al proprietario dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell’abuso commesso da altri.” (così, Cons. Stato, VI, n. 6875/2025).
Infatti, secondo l’art. 31, comma 2, del t.u.ed. “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.”. Al riguardo, è stato recentemente sottolineato che “La citata disposizione individua quindi, innanzitutto, come legittimo destinatario dell’ordinanza di demolizione il “proprietario”. Si tratta di una priorità che trova fondamento logico e giuridico nell’ampio contenuto del diritto che ha il proprietario sulla res, in forza del quale gli è consentito di intervenire per porre fine all’abuso. Il menzionato art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 individua quale soggetto passivo dell’ordine di demolizione chi ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, facoltà che compete indubbiamente, prima di tutto, al proprietario, in virtù del suo diritto dominicale pieno ed esclusivo (cfr. art. 832 del codice civile: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”). Sussiste, poi, un altro motivo per cui l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 individua il primo destinatario dell’ingiunzione a demolire nel proprietario: identificare, con certezza, il soggetto incaricato di rimuovere l’abuso, che coincide con il titolare del diritto di proprietà. La distinzione tra “proprietario” e “responsabile dell’abuso”, contenuta nel richiamato art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ha indotto la giurisprudenza a ritenere che sia ininfluente l’accertamento della responsabilità del titolare del diritto di proprietà. È stato, infatti, osservato che “… il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: il soggetto passivo dell’ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere/dovere di rimuovere concretamente l’abuso, potere/dovere (di natura reale) che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione - art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione...








