Nel caso di annullamento di un permesso di costruire il Comune deve prioritariamente valutare il possibile rinnovo del procedimento (in caso di vizi non solo procedimentali ma anche sostanziali)
L’art. 38, rubricato Interventi eseguiti in base a permesso annullato, del Testo Unico Edilizia...
Nel caso di annullamento di un permesso di costruire il Comune deve prioritariamente valutare il possibile rinnovo del procedimento (in caso di vizi non solo procedimentali ma anche sostanziali)
21 Febbraio 2020
L’art. 38, rubricato Interventi eseguiti in base a permesso annullato, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) al comma 1 dispone: “1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.”.
Al riguardo la giurisprudenza del giudice di appello (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. II, 23 settembre 2019, n. 6284) ha osservato che l'art. 38 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall'origine in assenza di titolo, per tutelare l'affidamento del privato nella legittimità del titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione. L'art. 38 viene considerata una “speciale norma di favore” che differenzia la posizione di colui che abbia realizzato l'opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando l'affidamento del privato che ha avviato e anche concluso, come nel caso di specie, i lavori in base a titolo ottenuto (Consiglio di Stato. VI, 10 maggio 2017, n. 2160).
Il fondamento del regime speciale dell'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 viene quindi rinvenuto, oltre che nell'impossibilità della demolizione con nocumento alle parti legittime della costruzione stessa, nella specifica salvaguardia dell'affidamento eventualmente riposto dall'autore dell'intervento circa la presunzione di legittimità e, comunque, sull’efficacia del titolo assentito.
Sulla base di tali principi la giurisprudenza ha affermato che da un giudicato di annullamento non deriva automaticamente per il Comune l’obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato in base al titolo annullato, ma che il Comune deve valutare il possibile rinnovo del procedimento ( in caso di vizi non solo procedimentali ma anche sostanziali) del titolo, o nel caso di impossibilità di riduzione in pristino, l'oggettiva e materiale impossibilità di demolizione, per il pericolo alla staticità dell'intero manufatto o per il nocumento alla parte...