11 Dicembre 2019
Il proprietario di un'area o di un fabbricato, sulla cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza-diffida integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2011 n. 744 ). Quindi, a fronte della persistenza in capo all'Ente, preposto alla vigilanza sul territorio, del generale potere repressivo degli abusi edilizi e di controllo sull’attività edilizia ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio - inadempimento (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 12853/15).
Dallo stesso art. 27 deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a riscontrare la missiva con la quale il proprietario di un immobile limitrofo a quello interessato dall’opera denunciata chiede di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti (eventuali) provvedimenti repressivi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VI...