29 Maggio 2020
Un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione, rinvenendosi il criterio discretivo tra l’intervento di “demolizione e ricostruzione” e la “nuova costruzione” proprio in «assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia» (cfr. Consiglio di Stato, II, 20...