Possono presentare richieste di finanziamento, in qualità di soggetti proponenti, gli Enti di Governo d’Ambito che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell’art.172 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente operanti sul territorio nazionale. 2. Possono essere identificati come soggetti attuatori:
a) i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell’ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di unicità della gestione, Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 ovvero i soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che gestiscano il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, che abbiano sottoscritto la convenzione di affidamento con l’Ente di Governo d’Ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall’Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
b) i soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo.