Bollo e registro per i contratti d'appalto in modalità informatica
La registrazione dei contratti d’appalto pubblici, conclusi in forma digitale può avvenire...
Bollo e registro per i contratti d'appalto in modalità informatica
17 Febbraio 2014
La registrazione dei contratti d’appalto pubblici, conclusi in forma digitale può avvenire sia con modalità telematiche, sia secondo le regole ordinarie. In caso di registrazione telematica del contratto, l’imposta fissa di registro è pari, dal 1° gennaio 2014, a 200 euro, e l’imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45 euro.
Questa la disciplina relativa alla registrazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto appalti per lavori, servizi e forniture, stipulati con modalità informatiche, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 163/2013 (cd. “Codice dei contratti pubblici”).
Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2013 ( Art.6, co.4 D.L. 179/2012, cd Decreto Sviluppo), nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l’obbligo di concludere i relativi contratti, a pena di nullità, mediante «atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell‘Ufficiale rogante dell‘amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata» (art.11, co.13, del “Codice dei contratti pubblici”- inoltre la disposizione è stata modificata dall’art.6, co.3, del D.L. 179/2012).
Nel caso di utilizzo della forma pubblica amministrativa, il contratto può essere registrato, a cura del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale della P.A., alternativamente, mediante:
- la procedura telematica, di cui all’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico” .In tale ipotesi, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto (art.4 D.P.R. 308/2000).
- le modalità ordinarie di registrazione dell’atto presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto (art.17 D.P.R. 131/1986).
La registrazione telematica
In base all’art.7 del Provvedimento interdirigenziale Prot. 154951 del 17 novembre 2009 ( Emanato dai Direttori dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio) , dal 1° dicembre 2009 l’utilizzo della procedura telematica di registrazione degli atti (già obbligatorio dal 2007 per i notai) è stato esteso, in via facoltativa anche ai segretari delegati della P.A. ed agli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai, per gli atti da questi provenienti (ossia redatti, ricevuti, o autenticati). Al riguardo, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), relativa all’ “Adempimento unico informatico”, viene precisato che i pubblici ufficiali che possono utilizzare il servizio sono i segretari o delegati della P.A. che operano all’interno di:
- Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non soggetti al sistema di tesoreria unica e autorizzati a detenere un conto corrente bancario o postale;
- Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che utilizzano il modello di versamento F24 enti pubblici.
In particolare, tale sistema consiste in una serie di passaggi, consistenti, dapprima nella richiesta di abilitazione all’Agenzia delle Entrate (che attribuirà specifici codici di accesso) e successivamente nella creazione di un apposito Modello Unico Informatico (cd. “MUI”), in formato elettronico, attraverso l’apposito software (UNIMOD).
Il Modello verrà poi inviato all’Amministrazione territoriale di riferimento, in una sorta di “plico postale”, attraverso il portale “Sister”, che rilascerà una ricevuta di avvenuto invio della domanda di registrazione ed un prospetto di liquidazione dell’imposta (In caso di utilizzo di tale procedura, l’imposta verrà versata tramite prelievo dal c/c dell’Ente, a nome del segretario comunale o del pubblico ufficiale della P.A), nonché, dopo il pagamento, la ricevuta di registrazione, con l’attribuzione del numero dell’atto. Quest’ultima sostituisce, in sostanza, il Modello 69.
Al riguardo, occorre precisare che per i citati contratti in forma pubblica amministrativa, conclusi con modalità informatiche e registrati mediante la citata procedura telematica, si applicano:
- l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro (art.26, D.L. 104/2013...