sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato, sez. V
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per i consorzi stabili si aprono ora le porte ad una più facile partecipazione alle gare
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consente agli operatori economici di partecipare alle procedure di gara anche in assenza di alcuni requisiti richiesti
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Consorzi stabili alla pari
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2158/2026
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Il c.d. principio di invarianza corrisponde alla duplice concorrente finalità di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti e “di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima, traendone vantaggio.
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I costi della manodopera vanno separatamente indicati nell’ambito della documentazione di gara, ma inclusi nella base d’asta soggetta a ribasso, dando rilievo, ai fini dell’aggiudicazione, al ribasso offerto sull’importo complessivo. Una interpretazione complessiva degli artt. 41, comma 14, 108 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 induce a ritenere che i costi della manodopera debbano essere inclusi nell’importo posto a base d’asta, oggetto del complessivo ribasso offerto dall’operatore economico.
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La proroga tecnica è un istituto ammissibile solo ove ancorato al principio di continuità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e comunque nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.
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Quando la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti
Non è sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell’opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti.
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Allorquando la stazione appaltante, analizzata l’offerta economica presentata da un’impresa partecipante alla gara, decida, nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 36/2023, la possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa.
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