La relativa applicazione è sicuramente di grande importanza negli appalti di lavori, ma sicuramente anche negli appalti di servizi forniture
Leggi tutto
legge 109/1994
Leggi tutto
poiché la società è equiparabile a una proiezione organizzativa dell’ente controllante e viene meno la dimensione di terzietà
Leggi tutto
MIT parere n. 4241/2026
Leggi tutto
Tar Lombardia, sez. II di Brescia n. 669/2026
Leggi tutto
Il principio di autoresponsabilità degli operatori economici nelle gare telematiche impone di sopportare le conseguenze degli errori di compilazione e delle scelte operative rivelatesi incongrue.
Leggi tutto
Le valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara (e, dunque, anche dal RUP) sono discrezionali e insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento, essendo soggette al sindacato pieno del giudice amministrativo nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, poiché tale sindacato è volto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità degli atti gravati e non alla sostituzione del giudice nell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione.
Leggi tutto
Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale.
Leggi tutto
Le risultanze del certificato FVOE fanno fede sino a querela di falso in ordine alla posizione contributiva e fiscale dell’operatore economico, vincolando pertanto la successiva attività della stazione appaltante.
Leggi tutto
La commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione. La verbalizzazione successiva è ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara.
Leggi tutto








