poiché la società è equiparabile a una proiezione organizzativa dell’ente controllante e viene meno la dimensione di terzietà
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MIT parere n. 4241/2026
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Tar Lombardia, sez. II di Brescia n. 669/2026
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Corte dei conti della Lombardia deliberazione n. 160/2006.
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sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato, sez. V
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A fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contiene la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie.
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L’accordo quadro è un contratto normativo dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei contratti esecutivi, tanto che l’operatore che si aggiudica la gara per l’affidamento di un accordo quadro non acquisisce il diritto di rendere il servizio o di erogare la fornitura richiesta dalla stazione appaltante nella misura della quantità e/o dell’importo massimo indicati nella lex specialis.
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L’interpretazione della legge di gara deve avvenire secondo buona fede ai sensi dell’art. 1366 c.c. per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica e ciò vale, a fortiori, in considerazione dei nuovi principi della fiducia e del risultato, contenuti nella prima parte del d.lgs. n. 36 del 2023.
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La conseguenza per l'operatore economico che applica il ribasso anche ai costi della manodopera non può essere l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia, tale interpretazione essendo imposta dal tenore dell’art. 41 comma 14 d. lgs. n. 36/2023.
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La giurisprudenza amministrativa, in presenza di una verifica facoltativa della congruità dell’offerta di un operatore economico, riconosce alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica di congruità, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di una macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.
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