Tar Lombardia, sez. II di Brescia n. 669/2026
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Corte dei conti della Lombardia deliberazione n. 160/2006.
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sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato, sez. V
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per i consorzi stabili si aprono ora le porte ad una più facile partecipazione alle gare
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consente agli operatori economici di partecipare alle procedure di gara anche in assenza di alcuni requisiti richiesti
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La giurisprudenza amministrativa, in presenza di una verifica facoltativa della congruità dell’offerta di un operatore economico, riconosce alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica di congruità, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di una macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.
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Se l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara interviene prima dell’aggiudicazione, l’operatore economico che intende impugnarlo non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti rimasti in gara, in quanto in capo a nessuno di essi è ravvisabile la qualità di soggetto controinteressato in senso tecnico.
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L'art. 72, commi 1, lett. e) e 4, della direttiva 2014/24/UE individua nel valore complessivo, comprensivo cioè anche dell'importo delle prestazioni opzionali già indicate nella disciplina di gara, il parametro di riferimento per la determinazione dei requisiti di partecipazione.
Del resto, ragionando diversamente e per assurdo, risulterebbe violato il principio di proporzionalità dei requisiti rispetto all'oggetto dell'appalto, sancito all'art. 100, co. 2, cit., il quale impone che le Stazioni Appaltanti definiscano le condizioni di partecipazione in base all'effettiva entità della prestazione affidata, in modo da garantire l’adeguatezza dei concorrenti rispetto alla dimensione complessiva del contratto.
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Dall’onere di contestualità dell’inoltro della comunicazione di cui all’art. 90 del D. lgs. n. 36/2023 e della pubblicazione in piattaforma di cui all’art. 36 D. lgs. n. 36/2023, può ricavarsi la conclusione secondo cui la mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui all’art. 90, lett. c) del D. lgs. n. 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
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La revoca della gara è espressione del potere di autotutela della P.A. e, quindi, come tale è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza.
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