comma 4 dell’art. 35 e i commi 1 e 2 dell’art. 36
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La relativa applicazione è sicuramente di grande importanza negli appalti di lavori, ma sicuramente anche negli appalti di servizi forniture
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legge 109/1994
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poiché la società è equiparabile a una proiezione organizzativa dell’ente controllante e viene meno la dimensione di terzietà
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MIT parere n. 4241/2026
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In ordine ai criteri ambientali minimi (Cam), laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.
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L’esigenza di una valutazione globale e flessibile si accentua in contesti contrattuali, come gli appalti integrati o, a maggior ragione, gli accordi - quadro, dove l'offerta si fonda su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità.
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Il documento esplicante la modalità con cui l’operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazionale) rappresenta un requisito imprescindibile dell’offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, talché la sua carenza determina una lacuna dell’offerta medesima, svolgendo, in tal senso, una funzione assimilabile a quella che, sempre relativamente all’offerta economica, svolge l’indicazione dei costi di manodopera o degli oneri di sicurezza non interferenziali, entrambi necessari, in funzione integrativa della dichiarazione d’offerta economica, e non integrabili ex post, sebbene non attinenti, in senso proprio, alla prestazione offerta (prezzo), e per tale ragione, pur non suscettibili di valutazione premiale (in termini di punteggio), soggetti comunque a doverosa valutazione di congruità”, con ciò escludendosi la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per colmare ex post l’omissione in questione.
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Il principio di autoresponsabilità degli operatori economici nelle gare telematiche impone di sopportare le conseguenze degli errori di compilazione e delle scelte operative rivelatesi incongrue.
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Le valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara (e, dunque, anche dal RUP) sono discrezionali e insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento, essendo soggette al sindacato pieno del giudice amministrativo nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, poiché tale sindacato è volto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità degli atti gravati e non alla sostituzione del giudice nell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione.
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