decreto legislativo – il c.d. correttivo del codice dei contratti – 209/2024
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Tar Lombardia, Milano, sez. I n. 28/2025
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parere del Ministero dei Trasporti e della Mobilità n. 2809/2024.
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parere MIT n.3170 del 06/12/2024)
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L’art. 1, co. 67, della legge n. 266/2005 dispone “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta”, senza tuttavia conferire esplicitamente alla tempistica del pagamento un peso determinante, né è rinvenibile nella legge su richiamata un termine temporale specifico, dato che l’art. 1, comma 67, citato stabilisce l’obbligo di versamento del contributo quale condizione di ammissibilità dell’offerta, ma di per sé non è univoco, potendosi anche intendere nel senso che l’offerta sia ammissibile purché il contributo sia pagato in corso di gara, anche se non unitamente alla presentazione della domanda.
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Considerando che il prezzo a base d’asta è notoriamente frutto di una stima prudenziale effettuata dalla stazione appaltante al momento dell’indizione della gara, al fine di giustificare la mancata aggiudicazione in ragione dell’esiguità del ribasso offerto, nel caso di specie l’Azienda avrebbe dovuto allegare un mutamento delle condizioni del mercato di riferimento non previsto o non prevedibile o, quantomeno, motivare in maniera puntuale e specifica sulle ragioni per le quali, pur al cospetto della formulazione di un’offerta al ribasso, il prezzo offerto era, comunque, da ritenersi non conveniente per l’Amministrazione.
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le assegnazioni dovrebbero essere giustificate da un interesse costituzionale
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Non è dato alla stazione appaltante di omettere l’esibizione degli atti di gara; bensì, ove essa ritenga (su motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, da valutarsi ai sensi del Codice della proprietà intellettuale) che parte di tali atti contengano segreti tecnici o commerciali, deve limitarsi ad oscurarli parzialmente.
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La revisione dei prezzi in tanto è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima; per quest'ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l'equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi; pertanto, l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima.
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