poiché la società è equiparabile a una proiezione organizzativa dell’ente controllante e viene meno la dimensione di terzietà
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MIT parere n. 4241/2026
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Tar Lombardia, sez. II di Brescia n. 669/2026
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Corte dei conti della Lombardia deliberazione n. 160/2006.
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sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato, sez. V
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Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale.
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Il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’Amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo quadro, bensì ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni, e pertanto non ha la certezza di fornire integralmente il servizio nei confronti delle amministrazioni contraenti per il solo fatto dell’aggiudicazione della gara sull’accordo quadro, né di rendere necessariamente tutte le tipologie di servizio contemplate dall’accordo quadro medesimo.
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Le clausole del bando che si assumono illegittime vanno impugnate unitamente al provvedimento che, in applicazione delle stesse, dispone l’esclusione del concorrente o l’aggiudicazione della gara a terzi, così rendendo concreta ed attuale la lesione per il concorrente escluso o risultato non aggiudicatario. Prima di tale momento, infatti, la lesività del bando è solo astratta ed eventuale, perché il concorrente non sa ancora se l’ipotetica illegittimità delle clausole si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura di gara. Fanno eccezione a tale regola le clausole c.d. “immediatamente escludenti”, vale a dire quelle che pregiudicano l'utile partecipazione alla procedura, precludendo ab origine la possibilità di conseguire l'aggiudicazione, indipendentemente dallo svolgimento delle operazioni di gara. Tali clausole determinano, infatti, una lesione immediata della posizione dell’interessato, onerandolo di una tempestiva impugnazione del bando di gara illegittimo.
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Secondo costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 codice civile.
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