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16/12/2013
Contratto pubblico di appalto elettronico: proposta Intesa
La Conferenza delle Regioni in relazione al Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica...
Contratto pubblico di appalto elettronico: proposta Intesa
Pubblicato da: Formel
16 Dicembre 2013
16 Dicembre 2013
La Conferenza delle Regioni in relazione al Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica ha approvato, nella riunione del 5 dicembre, un proposta di intesa Governo-Regioni-ANCI . Tale documento è stato consegnato al Governo in occasione della discussione in Conferenza Unificata dell’Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Si riporta di seguito il testo integrale (pubblicato anche nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it) Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica: proposta di intesa Governo-Regioni-ANCI La disposizione di cui all’articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 così come modificata dall’articolo 6 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell‘Ufficiale rogante dell‘amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Il presente documento è finalizzato ad offrire alle pubbliche amministrazioni indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture. A fini di inquadramento è opportuno evidenziare come il contratto stipulato in modalità elettronica sia riconducibile ai concetti più generali di documento informatico, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale ed alle relative regole tecniche in corso di emanazione. Il contratto stipulato in modalità elettronica è formato tramite l’utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo. Le indicazioni contenute nel presente documento possono essere adottate anche per la stipula di accordi fra amministrazioni di cui all’art. 15 L. 241/1990. Caratteristiche tecniche Indipendentemente dal metodo adottato per la sua formazione, il contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di integrità e immodificabilità, in modo che forma e contenuto non siano alterabili e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. Come indicato nelle regole tecniche inerenti la formazione del documento informatico in corso di emanazione, le caratteristiche di integrità e di immodificabilità sono determinate da operazioni diverse tra le quali la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. Inoltre, al fine di assicurare l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità, deve essere prodotto in uno dei formati scelto in coerenza con le indicazioni contenute nell’allegato delle emanande regole tecniche relativo ai formati dei documenti informatici, pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale. Nella scelta è opportuno privilegiare i formati che siano standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei documenti informatici; ad esempio formati utilizzabili possono essere PDF/A, RTF, TXT, JPEG, XML. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico; tali formati devono essere indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate. Modalità di sottoscrizione del contratto Le tipologie di firme-elettroniche Poiché le modalità di sottoscrizione dei contratti, in relazione a quanto disposto dall’art.52 bis della legge n. 89/1913 e dall’art.21 comma 2 bis del D.lgs n. 82/2005, si differenziano in relazione alle forme del contratto stesso, al fine di una più immediata lettura, si procederà con una trattazione separata per - l’atto pubblico amministrativo (a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione giudicatrice) e le scritture private autenticate - Scritture private Le tipologie di firma elettronica da utilizzare, in relazione a quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 e dalle relative regole tecniche approvate con DPCM del 22 Febbraio 2013, nonché dall’art. 25 del D.lgs n. 82/2005,sono le seguenti: • Firma digitale (ivi compresa quella generata con procedure di firma remota) • Firma elettronica qualificata (ivi compresa quella generata con procedure di firma remota) • Firma elettronica avanzata Per le definizioni delle tipologie di firma digitale, elettronica qualificata ed avanzata si rimanda all’art.1 del D.lgs n. 82/2005 e art.1 DPCM del 22 Febbraio 2013, tali firme possono essere autenticate, ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 82/05 il quale consente altresì di procedere anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Firma digitale del pubblico ufficiale rogante L’art. 23-ter della legge notarile n. 89/1913, così come integrata dal decreto legislativo n. 110/2010, precisa che il certificato qualificato associato del notaio (il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato 1 della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva) deve contenere, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche l’informazione relativa all’iscrizione a ruolo e che deve essere garantita l’immediata sospensione o revoca del certificato in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche. Le prescrizioni dettate nella sopracitata norma sostituiscono a tutti gli effetti non solo la sottoscrizione autografa del notaio ma anche l’apposizione del sigillo notarile sul contratto cartaceo. Nelle Amministrazioni pubbliche, allo stesso modo, l’Ufficiale rogante, laddove sia prevista l’apposizione del sigillo in calce agli atti dallo stesso ricevuti, si dovrà dotare di una firma digitale che abbia le caratteristiche di “firma funzione” che, pertanto, attesti non solo l’identità dell’Ufficiale rogante che interviene nell’atto ma anche la funzione svolta. Firme elettroniche qualificate e digitali Le parti possono sottoscrivere i contratti di appalto utilizzando la firma digitale o la firma elettronica qualificata; in relazione a ciò si evidenzia che le imprese sono dotate di firma digitale rilasciate alle stesse dalla Camera di Commercio, il cui utilizzo è previsto anche per adempimenti fiscali. Per quanto attiene alla verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali, come previsto dall’art. 14 comma 1 del DPCM del 22 Febbraio 2013, i certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di effettuare ai terzi la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali. Parimenti è utilizzabile l’applicazione europea “Digital Signature Service” (DSS), che consente anche di verificare firme digitali basate su certificati emessi da certificatori stabiliti in altri Stati membri, resa disponibile sul sito http://dss.digitpa.gov.it/dss-webapp/signature.jsp. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Agenzia per l’italia digitale all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale. Si ricorda l‘importanza di mantenere sempre aggiornati i prodotti di firma e verifica delle firme digitali in uso al fine di evitare spiacevoli conseguenze (firme non valide, notifiche di revoca o sospensione non tempestive o verifiche errate). Poiché il valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo è legato alla scadenza o revoca del certificato qualificato del sottoscrittore (come definito dall’art. 62 del DPCM del 22 Febbraio 2013), occorre preservarne la validità associando al documento sottoscritto un riferimento temporale opponibile a terzi. L’art. 41 del DPCM del 22 Febbraio 2013, elenca i riferimenti temporali opponibili a terzi tra cui la marca temporale rilasciata da certificatori accreditati, il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo, il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione, quello ottenuto attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata o della marcatura postale elettronica Acquisizione digitale della sottoscrizione autografa Qualora la parte non disponga di alcun tipo di firma elettronica è possibile procedere all‘acquisizione digitale della sottoscrizione autografa di cui all’art.25 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 Per l‘utilizzazione di tale modalità occorre la presenza di un pubblico ufficiale che, dopo aver verificato l’identità personale ed i poteri dei soggetti che appongono la firma, ne attesta l’autenticità apponendo la propria firma digitale. Tale firma potrebbe essere eventualmente utilizzata negli atti in forma pubblica amministrativa o nelle scritture private autenticate in quanto l‘ufficiale rogante può autenticare l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa o le firme elettroniche secondo quanto disposto dall’art.25 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 mentre non è utilizzabile nel caso della scrittura privata la quale non prevede la presenza di un pubblico ufficiale. L’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa può avvenire tramite scansione della firma autografa apposta su un foglio bianco. La firma così acquisita viene incorporata come immagine al contratto informatico. Sul contratto informatico l‘ufficiale rogante attesta l‘autenticità della firma. Occorre evidenziare che in caso di utilizzazione di tale modalità le singole amministrazioni dovrebbero creare un sistema di conservazione della firma autografa apposta sul foglio bianco in modo da poter collegare tale documento cartaceo contenente la firma autografa a quello informatico firmato digitalmente che contiene la scansione della firma . In alternativa a tale modalità è possibile acquisire digitalmente la firma autografa tramite strumenti quali i tablet. Atto pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante Le parti sottoscrivono personalmente il contratto stipulato in modalità elettronica in presenza dell’Ufficiale rogante con firma digitale o con firma elettronica qualificata, l’Ufficiale rogante deve accertare la validità del certificato di firma utilizzato, attraverso la verifica che non risulti scaduto di validità o revocato o sospeso. In proposito si sottolinea che l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. In esito alla verifica di validità delle firme, l’Ufficiale rogante appone personalmente, sempre in presenza delle parti, la propria firma digitale. Scritture private autenticate Qualora l‘atto sia stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata l‘autenticazione della firma digitale o della firma elettronica qualificata consiste in una attestazione, da parte dell’Ufficiale rogante, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, con l’indicazione della data e del luogo e della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato. Detta attestazione può essere contenuta nello stesso contratto formato in modalità elettronica, o in un ulteriore documento informatico contenente l’impronta del contratto e collegato ad esso. Il documento sottoscritto dalle parti e la dichiarazione di autentica redatta dall’Ufficiale rogante devono costituire, così come avviene utilizzando la tradizionale modalità cartacea, un tutt’uno e devono pertanto necessariamente essere connessi inscindibilmente. Scrittura privata