Accesso agli atti di gara
comma 4 dell’art. 35 e i commi 1 e 2 dell’art. 36
Accesso agli atti di gara
La stazione appaltate ha l’obbligo di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza di oscuramento dell’offerta tecnica?
10 Luglio 2026
Secondo l’attuale assetto normativo, le stazioni appaltanti devono pronunciarsi in modo espresso in merito alla richiesta formulata dall’impresa concorrente ai sensi dell’art. 36, co. 4 del codice dei contratti, che assegna alle stesse la possibilità di chiedere la mancata ostensione delle parti della propria offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali, dichiarando ciò in apposita istanza da allegare agli atti di gara, in modo motivato e comprovato.
All’obbligo di esprimere la propria decisione è necessario che il RUP presti la massima attenzione, per evitare di offrire alle imprese partecipanti alla gara una sostanziale dilazione del termine di impugnazione, con conseguente allungamento anche del termine di conclusione della procedura selettiva, compromettendo anche il principio del risultato.
In gioco rinveniamo, infatti, il termine beve (straordinario) di 10 giorni perché le imprese dissenzienti possano impugnare la decisione della stazione appaltante sull’argomento, o il termine (ordinario) più lungo pari a 30 giorni.
Sul punto, assistiamo, però, ad indirizzi non uniformi da parte della giurisprudenza, tanto è vero che è stata avvertita la necessità di coinvolgere l’Adunanza Plenaria.
La disciplina contenuta nel codice dei contratti
Per comprendere meglio i termini della questione, si riportano di seguito il comma 4 dell’art. 35 e i commi 1 e 2 dell’art. 36.
Art. 35, co. 4
(Accesso agli atti e riservatezza)
“4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;…..”
Art. 36, co. 1 e 2
(Norme procedimentali e processuali in tema di accesso)
“1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.
L’indirizzo più...








