Accordi quadro, verifica dell’anomalia e competenza del RUP anche in presenza di regolamenti interni contrastanti della stazione appaltante
Tar Campania, Napoli, sentenza sezione, n. 5919/2020
Accordi quadro, verifica dell’anomalia e competenza del RUP anche in presenza di regolamenti interni contrastanti della stazione appaltante
a cura di Stefano Usai
14 Dicembre 2020
Il Tar Campania, Napoli, con la recente sentenza, della I sezione, n. 5919/2020 ritorna sulla competenza (o meno) del RUP circa la conduzione della procedura di verifica dell’anomalia.
Tra le diverse censure, il ricorrente, in relazione alla procedura di affidamento di accordi quadro per la “fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” di alcune Aziende sanitarie regionali, ha rimarcato l’illegittimità della decisione del RUP che ha proceduto alla verifica dell’anomalia della propria offerta nonostante non venissero superati “i parametri previsti dall’art. 97, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016”; ulteriori questioni sollevati, la competenza del RUP in luogo di quella della commissione di gara (come anche prevedeva il regolamento della stazione appaltante) ed infine, per ciò che in questa sede interessa trattare, la sottoposizione a verifica delle offerte per l’affidamento di accordi quadro che, a detta del ricorrente, non risulta prevista da nessuna norma codicistica.
La decisione
Circa la possibilità di sottoporre a verifica di “resistenza” dell’offerta presentata anche in assenza dei presupposti che la rendono obbligatoria (ex art. 97 del Codice) il giudice non ha dubbi. In sentenza, condivisibilmente, si sottolinea che la “giurisprudenza consolidata, (…) ha evidenziato che non è precluso al RUP di procedere alla verifica di anomalia anche se non ricorrono i presupposti di legge che rendono tale verifica obbligatoria e anche se il bando di gara non contempla la possibilità di una verifica facoltativa”.
In tema, in effetti, si è rilevato che “l'Amministrazione dispone di una discrezionalità, quanto mai ampia in ordine alle scelte se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto” (cfr., T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 09/06/2020, n.6248).
Del resto, nel caso di specie, la decisione di sottoporre a verifica l’offerta risulta debitamente motivata e non irragionevole visto anche l’epilogo da cui emergono importanti “discrasie risultanti dal costo della manodopera”.
La questione della competenza: RUP o commissione di gara?
Il giudice non condivide neppure l’ulteriore censura in tema di competenza sulla conduzione e responsabilità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.