AFFIDAMENTO DIRETTO E IL DANNO ALLA CONCORRENZA
L’affidamento diretto effettuato (senza gara) nei casi in cui esso non sia ammesso dalla...
AFFIDAMENTO DIRETTO E IL DANNO ALLA CONCORRENZA
Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, Bolzano, nel pronunciamento 10 gennaio 2020 n.1
23 Marzo 2020
L’affidamento diretto effettuato (senza gara) nei casi in cui esso non sia ammesso dalla normativa vigente può dar luogo ad una ipotesi di danno alla concorrenza.
Lo ha affermato la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, Bolzano, nel pronunciamento 10 gennaio 2020 n.1.
Il danno alla concorrenza si configura ogni qual volta dirigenti e responsabili dei servizi omettano di rispettare le disposizioni inerenti le regole di trasparenza e concorrenza nelle procedure di selezione delle imprese; tale lesione si traduce in una sostanziale violazione agli obblighi di servizio e produce il cosiddetto “danno alla concorrenza”.
In conformità al profilo sopra descritto, come affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lombardia, nella sentenza 447/2006, non è ammessa l’omissione di un minimo di confronto concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto pubblico.
La sentenza della sezione Lombardia precisa che i basilari principi in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, rinvenibili negli articoli 81 e 49 e seguenti del Trattato CE si impongono, si badi bene, indipendentemente dallo specifico ammontare delle commesse pubbliche.
La verifica della congruità e della convenienza, pertanto, costituiscono parametri imprescindibili in tutte le procedure d’appalto anche di modesto valore economico.
Il mancato rispetto delle regole sopra evidenziate determina il danno alla concorrenza.
Il danno alla concorrenza rileva sia sotto il profilo direttamente riferibile alle imprese, sia sotto quello riferibile all’amministrazione procedente.
Venendo ora alla pronuncia della Regione Trentino, essa precisa che il danno alla concorrenza rappresenta una lesione del patrimonio pubblico che consegue al mancato risparmio derivante dall’omesso ricorso alle regole dell’evidenza pubblica che, come quota percentuale di mancato ribasso, viene ingiustamente perduta, in misura percentuale, su ogni singolo (maggiore) pagamento che viene effettuato.
Al pari delle altre figure di danno erariale, però, il danno alla concorrenza non può discendere dalla mera inosservanza delle regole dell’evidenza pubblica che rappresentano certamente un indizio di pregiudizio, per il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che si...