Affidamento diretto procedimentalizzato
Sono questi i principi affermati dal T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, nella sentenza 11 giugno...
Affidamento diretto procedimentalizzato
La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non lo trasforma in una procedura negoziata
08 Luglio 2024
La consultazione e comparazione di più preventivi (e quindi la procedimentalizzazione della procedura) non determina la conversione dell’affidamento diretto in procedura negoziata.
Inoltre, l’affidamento diretto è connotato da una forte discrezionalità che il RUP può esercitare nella scelta dell’operatore economico. Il sindacato del giudice amministrativo è, in questo caso limitata ad una valutazione di tipo “perimetrale” nel senso che può contestare la scelta del RUP solo in caso essa sia illogica, irragionevole o caratterizzata da un travisamento dei fatti.
Sono questi i principi affermati dal T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, nella sentenza 11 giugno 2024 n. 1778.
La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto
La ricorrente ha sostenuto che, al di là della qualificazione indicata negli atti impugnati, la procedura espletata sarebbe stata, in realtà, una procedura di gara negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e non un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, come sarebbe dimostrato: dal fatto che:
- era stato dato avvio ad una procedura di affidamento mediante l’adozione di una determinazione a contrarre e la trasmissione di una lettera invito a cinque operatori;
- dalla richiesta del possesso di specifici requisiti di ordine speciale, mentre nessuna indicazione sarebbe stata chiesta rispetto al possesso di documentate esperienze pregresse previste dall’art. 50, comma 1, lett. b), d.Lgs. n. 36/2023;
- dalla richiesta di formulazione di una vera e propria offerta, composta da una parte tecnica ed una parte economica, e non di un preventivo;
- dalla previsione di criteri di valutazione delle offerte, rimessi alla discrezionalità del RUP, sulla base del criterio - per quanto non espressamente richiamato - dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- dalla previsione di un sopralluogo obbligatorio, “al fine della presentazione dell’offerta”.
Secondo la ricorrente, da ciò sarebbe conseguito l’obbligo per l’amministrazione di rispettare le regole che disciplinano le procedure negoziate, ivi comprese quelle afferenti al procedimento di verifica di congruità delle offerte.
Questo motivo di ricorso è stato ritenuto privo di fondamento.
Il Comune aveva dichiarato nella determina a contrarre di volere procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del valore dell’appalto, di importo inferiore a 140.000 euro, e di voler individuare l’operatore cui affidare il servizio previo confronto di preventivi chiesti a cinque operatori.
Aveva previsto di affidare al RUP la valutazione complessiva di carattere qualitativo ed economico dei preventivi, valutazione che sarebbe stata “descritta in apposito verbale redatto dallo stesso, senza generare nessun tipo di graduatoria tra gli operatori partecipanti”; queste medesime affermazioni erano state ribadite nella lettera d’invito.
Secondo i giudici, la chiara indicazione della norma applicata, l’importo del...