AMMESSA LA VERBALIZZAZIONE SINTETICA DELLE OPERAZIONI DI GARA
Deve ritenersi legittima la verbalizzazione sintetica delle operazioni di gara.
AMMESSA LA VERBALIZZAZIONE SINTETICA DELLE OPERAZIONI DI GARA
Tar Toscana, Sez. III, nella sentenza 16 dicembre 2020, n. 1654.
12 Gennaio 2021
Deve ritenersi legittima la verbalizzazione sintetica delle operazioni di gara. Lo ha stabilito il Tar Toscana, Sez. III, nella sentenza 16 dicembre 2020, n. 1654. Nel caso esaminato era stata indetta una procedura di gara per la fornitura di protesi d’anca.
La seconda classificata aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione, deducendo varie violazioni, tra le quali emergeva la violazione delle regole in tema di verbalizzazione delle operazioni di gara e di funzionamento degli organi collegiali.
La commissione tecnica aveva redatto un unico verbale finale, consistente nel riepilogo mediante tabelle indicante le offerte relative ai 17 lotti, al termine di ben 14 sedute riservate, i cui verbali davano solo conto della presenza dei commissari e dell’orario di apertura e chiusura della seduta; sarebbe invece stata necessaria la descrizione delle operazioni valutative svolte per ogni lotto (tanto più che il punto 7 del disciplinare imponeva che la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi avvenissero lotto per lotto).
Secondo la ricorrente, il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la prima e l’ultima seduta imponeva a maggior ragione di verbalizzare i punteggi volta per volta attribuiti alle offerte (l’illogicità manifesta in cui era incorsa la commissione poteva dipendere da un’erronea attribuzione del punteggio in quanto non verbalizzato nell’effettiva seduta in cui era stato attribuito).
I giudici hanno sostenuto che risulta corretto e legittimo procedere alla verbalizzazione sintetica e la compilazione di un unico verbale di tutte le operazioni compiute (si veda a tale proposito anche la sentenza del Cons. Stato, V, 29.10.2014, n. 5377).
La giurisprudenza ha, infatti, affermato che va esclusa la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara potendosi legittimamente accorpare in un unico atto la verbalizzazione delle varie sedute della commissione ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara (a tale proposito si veda la pronuncia del Cons. Stato, III, 1.9.2014, n. 4449).
La giurisprudenza amministrativa ha altresì avuto modo di precisare che, qualora l’operato della commissione chiamata a valutare le offerte tecniche si sia protratto per più sedute e nel corso della seduta finale siano stati poi riportati i giudizi finali, contenuti in un prospetto unitario, tale modalità di verbalizzazione, seppur di tipo sintetico e non contestuale, non dimostra in via automatica la presenza di irregolarità nello svolgimento delle attività valutative.
Detta modalità di verbalizzazione è censurabile solo allorquando, dalla lettura complessiva degli atti di gara, non sia possibile ricostruire in maniera chiara l’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nelle sedute riservate nelle quali ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle offerte oppure quando l’interessato abbia fornito prova che tale modus operandi abbia inciso sulla regolarità della procedura ed in particolare sulla garanzia della corretta custodia delle offerte (si veda T.A.R. Sardegna, I, 21.3.2017, n. 200).
Nel caso specifico, la Commissione di gara era quindi autorizzata a redigere un unico verbale di tutte le operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, per cui doveva ritenersi ammessa la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute.
Il contestato verbale conclusivo dava contezza delle valutazioni effettuate su ciascuna offerta, esplicitava il punteggio attribuito in relazione ad ogni criterio valutativo e ne riportava la motivazione, da raffrontare con i criteri motivazionali prestabiliti (che pure erano riportati).
Inoltre, la riunione della Commissione giudicatrice nelle singole sedute era stata distintamente verbalizzata.
Non risultavano pertanto lacune nella descrizione dell’insediamento della Commissione e delle operazioni di gara. Né risultavano profili di illogicità insiti nell’accorpamento della verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche, accorpamento di per sé legittimo.
Pubblicato il 16/12/2020
N. 01654/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2020, proposto da
OMISSIS s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Amito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OMISSIS – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
nei confronti
OMISSIS Italia s.r.l. e Limacorporate s.p.a., non costituite in giudizio;
OMISSIS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta, Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di OMISSIS n. 750 del 15.6.2020 – atti consequenziali e connessi – , recante aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di protesi d’anca in conto deposito occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Toscana e della Regione Marche per un periodo di 48 mesi, limitatamente al lotto 6; nonchè per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati in relazione a detto lotto ovvero per il risarcimento del danno in forma equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e di OMISSIS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Toscana, avvalendosi di OMISSIS, ha indetto una procedura telematica per la stipulazione di un accordo quadro riguardante la fornitura di protesi d’anca in 17 lotti.
OMISSIS, con determinazione n. 750 del 15.6.2020, ha approvato il risultato di gara e aggiudicato la procedura aperta in relazione, tra l’altro, al lotto 6 (avente a oggetto il sistema con stelo con collo modulare).
La gara si era svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prevista attribuzione del punteggio massimo di 70 punti al parametro qualità e di 30 punti al parametro prezzo (la ricorrente ha partecipato anche al procedimento selettivo riguardante il lotto 3, avente a oggetto il sistema a stelo retto con collo fisso con rivestimento poroso, con o senza idrossiepatite).
Il suddetto lotto n. 6 è stato aggiudicato alle prime due classificate, OMISSIS Italia s.p.a. (con 100 punti) e OMISSIS s.p.a. (86,43 punti), mentre al terzo posto, prima dei non aggiudicatari, si è collocata Lima Corporate s.p.a. (81,47 punti), la quale ha preceduto OMISSIS s.r.l., quarta classificata e seconda non aggiudicataria con 81,45 punti.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione relativo al lotto 6 e i presupposti verbali di gara la ricorrente è insorta deducendo:
1) Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione, degli artt. 4, 30, 54, 77, 95 e 99 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del disciplinare di gara, delle regole in tema di verbalizzazione delle operazioni di gara e di funzionamento degli organi collegiali, dei principi di continuità e concentrazione delle pubbliche gare; eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, ingiustizia, contraddittorietà, carenza di motivazione: