ANCHE UN UTILE IRRISORIO CONSENTE DI AGGIUDICARE L’APPALTO
ANCHE UN UTILE IRRISORIO CONSENTE DI AGGIUDICARE L’APPALTO
19 Novembre 2020
Anche l’utile di entità modesta non inibisce l’aggiudicazione di un appalto.
Lo ha rammentato il T.A.R. Lombardia, con la sentenza 30 ottobre 2020, n. 2044.
Nel caso esaminato, la ricorrente contestava varie censure in merito all’affidamento dell’appalto ed in particolare l’esiguità del prezzo praticato dall’aggiudicataria.
I giudici hanno sostenuto che ai sensi dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”.
Come chiarito dalla giurisprudenza il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio.
Nel caso di specie la ricorrente aveva desunto, dai presunti errori per difetto nel computo economico delle giornate di presenza sul cantiere di alcuni tecnici, un aumento del costo dell’offerta tale da modificare la graduatoria e far perdere all’aggiudicataria il primo posto.
In sostanza, secondo le ricorrenti, l’errore nella giustificazione delle singole voci di costo avrebbe comportato un errore dei valori economici totali dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione.
Tuttavia, a parere dei giudici, si trattava di un giudizio irrilevante ai fini del giudizio di anomalia. Infatti la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala.
Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime.
Infatti al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.
Pertanto, le motivazioni che possono indurre un operatore a praticare un determinato prezzo contenuto possono essere le più varie.
Nel caso di specie la ricorrente aveva denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta (compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare) e da questo avevano desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta, che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così l’erroneità dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto.
In mancanza di tali elementi dimostrativi forniti dalla parte ricorrente, i giudici hanno respinto il ricorso.
Pubblicato il 30/10/2020
N. 02044/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2020, proposto da
Poolmilano S.r.l., Sicurcantieri Co. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Saverio Megna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casatenovo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Studio Tecnico Associato Balitro-Rabbiosi, Rabbiosi Roberto, Balitro Attilio, Studio Tecnico Associato Mariani - Corbetta, Mariani Carola, Corbetta Maurizio, Ciappini Matteo non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina n. 50 del 30.04.2020, con la quale il Comune di Casatenovo ha aggiudicato la gara di cui in prosieguo, al costituendo raggruppamento controinteressato;
- dei verbali della commissione di gara della SUA della Provincia di Lecco, nella parte in cui non hanno escluso i controinteressati, con particolare riferimento all'esito della verifica di anomalia;
- della proposta di aggiudicazione della SUA di Lecco;
- della comunicazione del Comune di Casatenovo in risposta ad istanza di annullamento in autotutela;
- di ogni atto antecedente conseguente e comunque connesso e con riserva di motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere o disporre.
Con espressa richiesta di risarcimento danni in forma specifica, mediante l'aggiudicazione della gara alle ricorrenti o l'indicazione al comune di Casatenovo dell'adozione delle idonee misure per l'aggiudicazione della gara alle ricorrenti o, in subordine, mediante il risarcimento per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore della loro offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute ed alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casatenovo e della Provincia di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, hanno impugnato la determinazione n. 50 del 30.04.2020, con la quale il Comune di Casatenovo ha aggiudicato al costituendo raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto l’incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado in via S.Giacomo 1.
Contro suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1 - Violazione e falsa applicazione della legge di gara sotto plurimi profili.
1.1 Il sopralluogo del RTP aggiudicatario sarebbe stato eseguito dal solo arch. Corbetta, senza peraltro alcuna delega degli altri componenti, compresi i mandatari, in violazione della regola del bando secondo la quale “il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregato in rete, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori economici”.
1.2 Il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto dalla documentazione acquisito in seguito all’accesso, risulterebbe che non sarebbero stati presentati in gara i DGUE di Corbetta, Mariani, Ciappini e l’autodichiarazione dell’arch. Rabbiosi in violazione dell’art. 80 del Codice, oltre che il disciplinare di gara (punto 6.1), che prescriveva l’obbligo di produrre le autodichiarazioni a pena di esclusione.
1.3 Il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per non aver provato il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla categoria S.04, in quanto non avrebbe indicato la percentuale dei servizi svolti - con altri professionisti - per le scuole di Menaggio e Missaglia.
1.4 Il RTP Balitro – Rabbiosi avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto mancherebbe la data dell’ultimo attestato di aggiornamento in corso di validità dell’ing. Balitro necessario per potere svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza (CSE) ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008.
2 - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara.
2.1 Le ricorrenti denunciano che il RTI avversario ha proposto nell’offerta una presenza giornaliera in cantiere, mentre nelle giustificazioni presentate in sede di anomalia avrebbero indicato una presenza ridotta a 176 giorni lavorativi (44 di Balitro, 44 di Ciappini e 88 di Corbetta) sui 310 giorni di durata del cantiere, senza che la stazione appaltante abbia rilevato l’anomalia dell’offerta.
2.2 Calcolando il valore economico dei 134 giorni lavorativi mancanti, secondo le ricorrenti l’importo offerto in sede di gara di € 123.680,29 dovrebbe essere incrementato di 54.714,88 € (considerando l’ing. Ciappini) oppure, in subordine, di 30.401,92 €, considerando l’arch. Corbetta, diventando così in totale di 178.395,17 € (considerando l’ing. Ciappini) oppure di 154.082,21 € (considerando l’arch. Corbetta). Tale aumento comporterebbe lo spostamento del RTP aggiudicatario dal primo al quinto posto della graduatoria su sei offerenti (con Ciappini), oppure al quarto posto su sei offerenti (con Corbetta).
2.3 Le ricorrenti affermano che il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver giustificato, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti, una parte dei costi di natura intellettuale dell’arch. Corbetta. Inoltre aggiungendo le ore non giustificate l’importo offerto in sede di gara di € 123.680,29 avrebbe dovuto essere incrementato di 3.600 €, per un totale di 127.280,29 €, con la conseguenza che il RTP aggiudicatario risulterebbe secondo in graduatoria.
2.4 Da ultimo vi sarebbe un’omissione nell’offerta aggiudicataria, per non aver considerato i 2.000 € previsti dal disciplinare di gara per la pubblicazione.
3 - Sotto altro profilo: violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell’art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’Art. 15 del DM 49/2018. Difetto di istruttoria.
3.1 Le ricorrenti denunciano che il RTP Balitro – Rabbiosi avrebbe dovuto essere escluso anche per la mancata giustificazione dei tempi di esecuzione degli incarichi in corso sul territorio comunale. Infatti nei giustificativi dell’offerta anomala il RTI aggiudicatario avrebbe indicato, quale condizione favorevole alla rapida realizzazione...