Applicazione, in fase di esecuzione, di un contratto collettivo diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante (ed accettato dall’aggiudicatario) e conseguenze
recente parere ANAC n. 11/2026
Applicazione, in fase di esecuzione, di un contratto collettivo diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante (ed accettato dall’aggiudicatario) e conseguenze
a cura di Stefano Usai
02 Febbraio 2026
Con il recente parere n. 11/2026, l’ANAC affronta la questione – posta da una stazione appaltante –, dell’operatore economico che, dopo l’aggiudicazione e la consegna anticipata del servizio, decide di applicare al personale utilizzato nell’esecuzione delle prestazioni, contratti collettivi diversi da quello richiesto dalla stazione appaltante, negli atti di gara, ed espressamente accettato in fase di partecipazione alla competizione.
In particolare, si chiede se tale comportamento possa essere tale da procedere alla revoca dell’intervenuta aggiudicazione.
L’analisi
In sede di verifica successive alla consegna anticipata del servizio emergeva che l’aggiudicatario applicava diversi contratti collettivi rispetto a quelli declinati nella legge di gara, espressamente accettati in fase di partecipazione.
Dall’esame, inoltre, svolto dalla stazione appaltante con l’ausilio di un consulente emergeva che gli stessi non risultavano equivalenti – almeno sotto il profilo economico -, al contratto indicato dalla stazione appaltante.
L’autorità nell’inquadrare la situazione – semplificando -, fa emergere che la vicenda riscontrata è diversa da quella prevista dal codice e, in particolare, nell’articolo 11 e nell’allegato I.01 introdotto dal decreto legislativo 209/2024.
L’articolo 11 chiarisce infatti – capovolgendo l’impostazione del pregresso codice (e quella tradizionale) -, che il RUP nella predisposizione della legge di gara deve espressamente indicare il contratto collettivo/o i contratti collettivi da applicare al personale coinvolto nell’esecuzione della prestazione.
L’offerente, a questo punto, ha due possibilità: o accettare la richiesta della stazione appaltante ed avere un comportamento corretto/conseguente, oppure può proporre un contratto/contratti alternativo/ che risulti/no equivalente/i sotto il profilo normativo/economico di quello richiesto nella legge di gara.
In questo caso, però – ricorda anche l’ANAC -, l’offerente è tenuto a dichiarare l’intento di proporre un contratto diverso e a presentare una esplicita dichiarazione di equivalenza da produrre - in sede di offerta tecnica -, già con la documentazione di gara (in caso di assenza può essere attivato il soccorso istruttorio ed il RUP non può escludere direttamente).
D’altra parte il RUP, prima di procedere con la proposta di aggiudicazione è tenuto a verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Questo passaggio è propedeutico ed essenziale per poter giungere all’aggiudicazione (a pena di illegittimità dell’operato del RUP).
Nel caso di specie, invece, si ravvisa un comportamento diverso dell’operatore economico che pur dichiarando di accettare la richiesta della stazione appaltante, in realtà, in fase di esecuzione anticipata applica altri contratti collettivi diversi.
Si tratta di un comportamento, evidentemente, non corretto che il RUP non può accettare a pena di violazione della par condicio tra operatori.
La giurisprudenza in materia
L’ANAC richiama anche chiara giurisprudenza, ad esempio il Consiglio di Stato (sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510) che ha posto l’attenzione sul principio di “chiarezza” dell’offerta.
In particolare, in sentenza si sottolinea che “nel caso in cui un operatore dichiari in gara di applicare un CCNL (che legittimamente può essere diverso dal quello indicato dalla SA, purché garantisca tutele...








