Aspetti applicativi inerenti il costo della manodopera negli appalti pubblici
punto di intersezione tra le esigenze di tutela del lavoro e i principi di concorrenza...
Aspetti applicativi inerenti il costo della manodopera negli appalti pubblici
distinzione tra il costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante nell'ambito della predisposizione della gara
21 Settembre 2026
L’applicazione della disciplina sul costo della manodopera non finisce mai di creare problematiche applicative ai Rup delle stazioni appaltanti.
Nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici, il costo della manodopera costituisce un elemento di particolare rilevanza, in quanto si colloca al punto di intersezione tra le esigenze di tutela del lavoro e i principi di concorrenza, economicità e libera partecipazione alle procedure di affidamento.
La relativa disciplina è volta ad assicurare che l'esecuzione dell'appalto avvenga nel rispetto dei livelli retributivi e contributivi previsti dall'ordinamento, impedendo che la riduzione del costo del lavoro possa divenire uno strumento di alterazione del confronto concorrenziale.
In tale prospettiva, assume rilievo la distinzione tra il costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante nell'ambito della predisposizione della gara e quello indicato dal singolo operatore economico nella propria offerta.
Mentre il primo costituisce un parametro elaborato in relazione alle prestazioni oggetto dell'affidamento, il secondo riflette le concrete modalità organizzative e gestionali attraverso le quali il concorrente intende eseguire il contratto.
L'eventuale scostamento tra i due valori non può, pertanto, essere valutato in termini meramente automatici, ma deve essere esaminato alla luce delle caratteristiche dell'offerta e, ove necessario, nell'ambito della verifica di congruità e anomalia.
La disciplina del costo della manodopera deve, inoltre, essere coordinata con quella relativa ai contratti collettivi applicabili e con il principio secondo cui l'esecuzione dell'appalto non può avvenire a condizioni retributive inferiori ai livelli minimi tutelati dall'ordinamento.
Scopo del presente contributo è quello di fornire le indicazioni della giurisprudenza più recenti sul tema.
Costi riguardanti la malattia, gli infortuni e la formazione del personale sono da includere nel corso del personale
Una prima interessante pronuncia è quella del TAR Campania, Napoli, sentenza 17/08/2026, n. 4995, riguardante l’avvenuta esclusione di un operatore economico da una gara avente ad oggetto lo smaltimento di scarichi fognari, poiché costui aveva azzerato i necessari costi afferenti la malattia, gli infortuni e la formazione del personale.
I giudici hanno affermato che on convinceva il ricorso, a fini giustificativi, alle agevolazioni INPS ed INAIL, non tanto e non solo in quanto generico e non analiticamente sviluppato, ma anche in quanto operante un’evidente sovrapposizione di piani tra loro eterogenei (agevolazione e voci di assenza), che non giustificava, in ultima analisi ed anche solo sul piano logico, la totale decurtazione, dai costi, di tutte le variabili legate ad eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, imprevedibili e non eliminabili, che non possono non essere considerati in una stima prudenziale per appalti, come nel caso di specie, di durata pluriennale.
Corretta era pertanto la valutazione complessiva di sostanziale sottostima (ed inattendibilità) del costo del personale offerto, nonostante l’asserita coincidenza con quanto stimato, sul punto, della stazione appaltante.
Né in effetti giustificava l’azzeramento delle voci per assenza obbligatoria lo storico prodotto relativamente alle assenze del personale per infortuni o malattia, operando tali dati solo a fini ricognitivi e non potendo naturaliter incidere sullo sviluppo futuro dell’appalto.
Secondo i giudici, sulla scorta degli elementi sin qui rappresentati, già di per sé sufficienti a sostenere l’esclusione, e tenuto conto che, in aggiunta, non era dato rinvenire, in atti, l’inserimento specifico del costo dell’avvalimento (calcolato dalla Commissione in circa 36.489,38) e/o delle migliorie – il provvedimento impugnato, in sintesi coerente con le risultanze dell’istruttoria e con le carenze dei giustificativi forniti dalla ricorrente, era legittimo e va confermato.
Tanto più tenuto conto dell’esaustività della motivazione (sufficientemente analitica nell’elencare le singole, evidenti criticità) e dell’ampio contraddittorio concesso dall’Amministrazione alla ricorrente, documentato in atti, in grado di superare i residui e soltanto formali profili di censura.
E’ sostenibile l’offerta del concorrente dove il costo della manodopera coincida con quella indicata dalla stazione appaltante
Altra pronuncia d’interesse è quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 26/08/2026, n. 6662.
La questione riguardava un appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza al pubblico all’interno di servizi aeroportuali.
Secondo il Collegio, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la correttezza dei costi della manodopera da parte dell’aggiudicataria era stata confermata in sede di verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, dalla quale era emerso che il costo della manodopera offerto corrispondeva esattamente a quello stimato dalla Stazione appaltante.
Tale costo era stato calcolato sulla base di 28.200 ore/anno, come indicato alla Stazione appaltante nei chiarimenti resi dall’aggiudicataria, e il costo orario risultante (euro 19,40/ora) era in linea con i minimi salariali previsti da quattro diversi CCNL, in conformità con l’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023.
La Stazione appaltante, all’esito della verifica, aveva ritenuto, pertanto, giustificato il costo della manodopera, ritenendo l’offerta economica...







