CLAUSOLA DI SBARRAMENTO SOLO SU PUNTEGGI NON RIPARAMETRATI
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO SOLO SU PUNTEGGI NON RIPARAMETRATI
28 Agosto 2019
La soglia di sbarramento che, come noto, consente alle stazioni appaltanti di escludere dalla gara le imprese che non abbiano raggiunto un determinato punteggio sull’offerta tecnica, deve trovare applicazione solo sul punteggio non riparametrato.
Questa è la conclusione alla quale è pervenuto il TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sentenza 22 luglio 2019 n. 9781.
I giudici hanno sostanzialmente affermato che in sede di gara pubblica, ai fini della valutazione dell’offerta essendo lo scopo della previsione della soglia di sbarramento di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori “assoluti” delle offerte tecniche (quindi non riparametrati), ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio.
A parere dei giudici, non è senza rilievo sostanziale che la soglia di qualità deve riferirsi ai punteggi non riparametrati perchè vuole evitarsi che la riparametrazione, in quanto volta solo ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell’offerta economica, influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l’ammissione dell’offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità di superare quel filtro che la soglia è appunto chiamata ad assicurare.