EMENDABILE L’ERRORE DI TRASCRIZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA NELL’OFFERTA
TRASCRIZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA NELL’OFFERTA
EMENDABILE L’ERRORE DI TRASCRIZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA NELL’OFFERTA
16 Settembre 2019
E’ emendabile l’errore di trascrizione dei costi di sicurezza nell’offerta, qualora i medesimi siano stati già fissati dalla stazione appaltante.
Così si è espressa l’ANAC con la delibera n. 680 del 17 luglio 2019, pronunciata in sede di precontenzioso.
La questione riguardava una gara d’appalto per la gestione dei canili comunali.
In detta gara la stazione appaltante aveva individuato un importo per oneri della sicurezza da interferenze non ribassabili.
La commissione di gara ha rilevato che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati nel bando erano stati di fatto ribassati e che lo stesso errore era stato ripetuto nel calcolo del prezzo complessivo offerto.
A fronte di ciò, la stazione appaltante ha chiesto all’Autorità se la commissione potesse ritenere valida l’offerta, riconducendo l’errata trascrizione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso alla categoria degli errori materiali, provvedendo al corretto calcolo del prezzo offerto.
A seguito dell’avvio dell’istruttoria, l’operatore economico interessato ha precisato in una nota che gli oneri della sicurezza “esterni” erano fissati dal bando ed erano indipendenti dall’offerta economica, pertanto la non corretta indicazione nell’offerta era da intendersi quale mero errore di trascrizione, restando fermo e valido l’importo degli oneri della sicurezza indicato nel bando.
La consapevolezza che i costi della sicurezza non erano ribassabili sarebbe stata dimostrata, tra l’altro, dalla circostanza che l’operatore economico aveva espressamente dichiarato che, applicando il ribasso offerto, si otteneva il corretto importo, cui andavano aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo erroneamente indicato, corrispondeva invece agli oneri della sicurezza aziendali che l’offerente era tenuto ad indicare nella propria offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
La somiglianza tra i due importi, quello dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quello degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avrebbe contribuito ad ingenerare la disattenzione nella redazione dell’offerta economica.
L’Autorità ha evidenziato che la questione oggetto dell’istanza di parere riguardava la possibilità di ricondurre l’errore di trascrizione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso alla categoria degli errori materiali o refusi e la conseguente possibilità di ritenere valida un’offerta economica che recasse, nel dettaglio, un importo errato di tali oneri e dell’ammontare complessivo dell’appalto.
L’ANAC ha sottolineato come nella materia degli appalti pubblici viga il principio generale dell’immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.
La...