L’ACCESSO CIVICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
ACCESSO CIVICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
L’ACCESSO CIVICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
02 Settembre 2019
Il richiamo operato dall’art. 53 del Codice dei contratti, ai fini dell’accesso agli atti, alla normativa contenuta nell’art. 22 e seguenti della legge 241/90, testimonia la volontà del legislatore di dare applicazione alle medesime limitazioni contenute nelle suddette disposizioni anche alla disciplina delle procedure di gara.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 2 agosto 2019, n. 5503.
Il ragionamento dei giudici parte dal presupposto che l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 si pone in continuità con l’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed è coerente sia con la normativa eurounitaria precedente (art. 13 della direttiva 2004/17/CE e 6 della direttiva 2004/18/CE) sia con quella oggetto del recepimento di cui al vigente Codice dei contratti pubblici (art. 28 direttiva 2014/23/UE, art. 21 direttiva 2014/24/UE e art. 39 direttiva 2014/25/UE).
I giudici, quindi, proseguono evidenziando che l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è regolato in termini impersonali quanto ai soggetti tenuti a garantirlo, i quali si identificano con i soggetti che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, conducono la procedura secondo le regole del Codice, e ai soggetti titolari del diritto di accesso, i quali per contro, non necessariamente si identificano nei “concorrenti”.
I limiti oggettivi del diritto sono invece espressamente perimetrati mediante il rinvio agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, quindi, mediante la fissazione delle deroghe del comma 2, il quale elenca ipotesi di mero differimento e del comma 5, il quale elenca diverse ipotesi di esclusione assoluta ed un’ipotesi di esclusione relativa, quest’ultima dovuta all’eccezione alla lettera “a” posta dal comma 6.
Tali specifiche ipotesi derogatorie rispondono a scopi connaturati alla particolare tipologia di procedimento ad evidenza pubblica, quale quello di preservarne la fluidità di svolgimento (tanto da sottrarre i documenti...