L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZ
L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
22 Agosto 2019
Tra le novità più rilevanti che si registrano dopo la conversione in legge del “Decreto sblocca cantieri” (L. 55/2019) vi è senza dubbio la disciplina relativa all’anticipazione del prezzo, la quale trova ora applicazione non solo per gli appalti di lavori, ma anche di servizi e forniture.
Si tratta di una modifica apportata all’art. 35, co. 18 del Codice dei contratti, ove è stata sostituita l’espressione “dei lavori” con l’espressione “della prestazione” in tutti i periodi in cui ricorre (quattro volte).
Nella sostanza la stazione appaltante deve provvedere a versare una somma, in anticipazione sul prezzo da pagare, pari al 20 per cento calcolato sul valore complessivo del contratto.
La norma assume, senza dubbio, un valore rilevante per gli operatori economici i quali vengono così a fruire di una forma di finanziamento rispetto alle spese che devono sostenere per iniziare l’esecuzione dell’appalto, così come avviene, già da tempo, per gli appalti di lavori.
L’operatività della descritta disciplina è comunque subordinata a specifici presupposti e condizioni legittimanti alcuni dei quali, come si dirà meglio nelle righe a seguire (l’entità della garanzia fideiussoria per fruire dell’anticipazione), devono essere comunicati all’appaltatore, prima dell’inizio dell’appalto, a cura della stazione appaltante.
In via preliminare, è necessario che si tratti di un appalto di durata e non semplicemente di un appalto ad esecuzione immediata. In altri termini, deve trattarsi di un servizio che non si esaurisca in una prestazione eseguita nell’arco di pochi giorni, oppure deve trattarsi di una fornitura a consegne ripartite che si configuri dunque come prestazione ad esecuzione continuata (per esempio che comporti più consegne di un prodotto nell’arco di un determinato orizzonte temporale).
Altro presupposto necessario affinchè venga concessa l’anticipazione è che l’operatore economico abbia provveduto a costituire apposita garanzia fideiussoria. Detto adempimento si rende necessario al fine di scongiurare possibili danni che verrebbe a subire la stazione appaltante qualora il concorrente non adempia al contratto d’appalto nonostante abbia ricevuto la suddetta anticipazione.
La garanzia può essere bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di...