NESSUN OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PEC PER LA RICHIESTA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
SOCCORSO ISTRUTTORIO
NESSUN OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PEC PER LA RICHIESTA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
11 Settembre 2019
Non sussiste alcun obbligo di invio della richiesta di soccorso istruttorio mediante l’utilizzo della PEC.
Questo, in sintesi, è il contenuto della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 9 agosto 2019 n. 10499.
I giudici hanno avuto modo di affermare che nell’ambito di una gara gestita mediante sistema informatico, non vi sia un obbligo di trasmettere via PEC le richieste formulate dalla stazione appaltante ai fini del soccorso istruttorio (si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 luglio 2018, n. 8223).
A questo esito la pronuncia richiamata è pervenuta rilevando che l’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non indica tali richieste tra le comunicazioni per le quali è previsto l’uso della posta elettronica certificata. Si è, perciò, concluso che “Il legislatore ha (...) inteso prevedere un mezzo di comunicazione rafforzata di alcuni atti rispetto ad altri, atti tutti idonei a concludere in senso positivo (aggiudicazione, avvenuta stipula del contratto) o negativo (esclusione o decisione di non aggiudicare) la procedura e che certamente non hanno natura endoprocedimentale. Si tratta, inoltre, di atti che hanno tutti capacità lesiva immediata rispetto al concorrente e ai terzi partecipanti alla gara, capacità lesiva che, invece, non si può riconoscere alla richiesta di soccorso istruttorio, se non in via ipotetica e meramente potenziale, non essendo dato sapere al momento della sua comunicazione se la stessa verrà o meno ottemperata”.
Nel caso esaminato, una RTI aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata esclusa da una gara.
Tra i vari motivi di doglianza, l’RTI ricorrente aveva evidenziato anche la...