Brevi considerazioni sulla unicità del centro decisionale negli appalti pubblici
(art. 95, co. 1, lett. d) del codice dei contratti)
Brevi considerazioni sulla unicità del centro decisionale negli appalti pubblici
predisposizione delle offerte per la stessa gara
02 Marzo 2026
Quando si parla di “unico centro decisionale”, ci si riferisce alla situazione in cui più operatori economici, pur formalmente distinti, risultano in realtà sottoposti a una medesima direzione o influenza nella predisposizione delle offerte per la stessa gara.
Tale circostanza rappresenta un rischio per la corretta concorrenza, poiché può compromettere l’autonomia e l’indipendenza delle offerte presentate.
L’accertamento dell’esistenza di un unico centro decisionale avviene attraverso una valutazione della Stazione appaltante fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
Tra questi possono rientrare la presenza di soci comuni, la coincidenza degli organi amministrativi, rapporti di controllo o collegamento tra imprese, nonché somiglianze significative nelle offerte tecniche o progettuali.
La fattispecie ricorre quando imprese apparentemente autonome operano, di fatto, sotto una regia unitaria, influenzando il contenuto delle rispettive offerte. Ciò contrasta con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento che regolano le procedure ad evidenza pubblica.
La normativa (art. 95, co. 1, lett. d) del codice dei contratti) mira a garantire la genuinità del confronto concorrenziale, prevedendo l’esclusione degli operatori collegati in modo tale da incidere sull’equilibrio della gara.
Resta comunque salva la possibilità per le imprese di dimostrare l’assenza di un’influenza reciproca nella formulazione delle offerte.
La disciplina
Come si diceva, la problematica è descritta nell’art. 95, co. 1, lett. d) del Codice:
“1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
………………………………..
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”.
Si evidenzia che il nuovo Codice non richiama più l’art. 2359 del codice civile (riguardante il controllo ed il collegamento tra imprese) pure rilevante nel disciplinare la materia.
Va evidenziato che tale disposizione, pur non richiamata, trovi comunque applicazione per definire la problematica relativa alla unicità del centro decisionale nei pubblici appalti.
L’articolo 2359, riguardante il controllo sostanziale, afferente alle società controllate e collegate, dispone come segue:
art. 2359
Società controllate e società collegate
“Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.







