CONSEGUENZE DELL’ ERRATO CARICAMENTO DI UNA RDO SUL MEPA
L’errato caricamento informatico, da parte di una stazione appaltante, di una RDO sulla...
CONSEGUENZE DELL’ ERRATO CARICAMENTO DI UNA RDO SUL MEPA
10 Dicembre 2018
L’errato caricamento informatico, da parte di una stazione appaltante, di una RDO sulla piattaforma del MePa, riguardante un appalto di lavori pubblici, tale da impedire la partecipazione ad un’intera categoria di potenziali concorrenti - contrariamente a quanto espressamente previsto nella lex specialis - implica l’annullamento in autotutela dell’intera procedura, quale provvedimento di natura doverosa e vincolata nell’ottica di garantire il generale interesse all’apertura concorrenziale dei mercati, nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 9 novembre 2018 n. 6323.
Nel caso esaminato dai giudici, la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’involucro edilizio di uno stabile.
La procedura veniva svolta tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), all’interno del quale veniva pubblicata una richiesta di offerta (RDO).
Tra le imprese che avevano partecipato alla gara, una Immobiliare formulava l’offerta valutata come migliore.
Peraltro, benché il bando prevedesse che potessero presentare la loro offerta tutti gli operatori economici abilitati ai bandi per le categorie OS6 e OG1, alla fine era risultato che un vizio del sistema telematico non aveva in realtà consentito agli operatori abilitati ai bandi per la categoria OG1 di prendere parte alla procedura.
Uno di questi si rivolgeva pertanto all’ANAC, ai sensi dell’art. 211 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, affinché rendesse un parere di precontenzioso vincolante in merito alle criticità riscontrate.
All’esito dell’istruttoria, l’Autorità rendeva il parere con il quale dichiarava illegittima la condotta tenuta dall’amministrazione, che non aveva operato per consentire che tutti i soggetti legittimati potessero avanzare la loro offerta, conformemente alle disposizioni della lex specialis. In conseguenza di ciò, la stazione appaltante disponeva l’annullamento in autotutela dell’intera procedura; l’atto veniva però impugnato innanzi al Tribunale amministrativo essendone stata denunciata l’illegittimità.
Costituitisi in giudizio, sia la stazione appaltante che l’ANAC deducevano l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, sul presupposto che – esclusa la necessità di assicurare la partecipazione procedimentale alla ricorrente – le criticità tecniche relative alle procedure allestite in ambiente MePa avevano indebitamente ristretto la platea degli operatori economici posti nelle condizioni di offrire, pregiudicando quindi il principio di selezione della migliore offerta.
Avverso tale decisione l’Immobiliare interponeva appello, contestando preliminarmente l’illegittimità dell’annullamento dell’intera procedura di gara, per non aver la stazione appaltante dato avviso, alle partecipanti alla gara, del relativo procedimento.
In secondo luogo deduceva che non vi sarebbero stati, in realtà, dei concreti motivi di interesse pubblico...