Consentiti ritocchi sulle componenti dell’offerta in caso di subentro di un nuovo CCNL
Sono ammessi ritocchi sulle voci dell’offerta qualora sia stato sottoscritto dalle organizzazioni...
Consentiti ritocchi sulle componenti dell’offerta in caso di subentro di un nuovo CCNL
Le indicazioni sono state fornite dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9120/2025.
09 Dicembre 2025
Sono ammessi ritocchi sulle voci dell’offerta qualora sia stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali un nuovo CCNL
Le indicazioni sono state fornite dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9120/2025.
Il caso affrontato
Una Stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione per degenti, ospiti e dipendenti dell’Azienda USL.
Superata la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta con un apprezzamento di sostenibilità e affidabilità dell’offerta da parte del RUP, alla luce delle giustificazioni prodotte, anche in relazione ai prevedibili aumenti dei costi della manodopera conseguenti all’entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. di categoria, l’appalto veniva aggiudicato.
La seconda classificata, espletato l’accesso documentale, contestava l’esito della gara, sostenendo che l’applicazione del rinnovato C.C.N.L. di settore avrebbe comportato un aumento del costo della manodopera, che non consentiva il rientro di tale rincaro mediante un sostanzioso sconto – sopravvenuto – accordato dal fornitore delle derrate alimentari.
La ricorrente aveva stigmatizzato l’inammissibile ripartizione del costo della manodopera, con una indebita commistione tra il costo del personale e quello relativo ai costi delle derrate, ontologicamente diversi tanto sostanzialmente, che nella loro determinazione anche temporale.
La decisione del Collegio
I giudici non hanno accolto il ricorso.
Secondo il Collegio, a dispetto di quanto sostenuto dall’appellante, il rinnovo contrattuale costituisce a tutti gli effetti una sopravvenienza di fatto che può legittimamente dar luogo a rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle varie voci di costo che concorrono a formare l’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo ossia del corrispettivo complessivo indicato nell’offerta economica.
I giudici hanno affermato che è orientata pacificamente in tal senso la giurisprudenza amministrativa secondo cui: “Nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n...








