Considerazioni sull’istituto giuridico delle white list
rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata
Considerazioni sull’istituto giuridico delle white list
trasparenza e sicurezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici
13 Luglio 2026
Le white list negli appalti pubblici sono elenchi istituiti presso le Prefetture che raccolgono le imprese ritenute affidabili sotto il profilo della legalità, in particolare rispetto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il loro utilizzo si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione antimafia previsto dalla normativa italiana, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
L’iscrizione in queste liste non è automatica, ma avviene su richiesta dell’impresa e previa verifica dei requisiti da parte dell’autorità competente. In particolare, vengono controllati aspetti come l’assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia, nonché eventuali collegamenti diretti o indiretti con soggetti coinvolti in attività illecite.
Una volta iscritta, l’impresa può dimostrare più facilmente la propria regolarità nei confronti delle stazioni appaltanti.
Le white list assumono un ruolo particolarmente rilevante in alcuni settori considerati più esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, come il trasporto di materiali, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura di calcestruzzo o il movimento terra. In questi ambiti, l’iscrizione può diventare un requisito necessario per partecipare agli appalti o per svolgere determinate attività.
In sintesi, le white list rappresentano uno strumento di prevenzione e semplificazione: da un lato rafforzano i controlli contro la criminalità organizzata, dall’altro alleggeriscono gli oneri burocratici per le imprese già verificate, contribuendo così a rendere il sistema degli appalti pubblici più trasparente, efficiente e sicuro.
Finalità del presente contributo è quello di esaminare le pronunce più recenti sulla materia.
Si avverte subito che gli indirizzi interpretativi riguardanti l’istituto giuridico delle white list non si presentano uniformi.
Le disposizioni normative riguardanti le white list
La white list trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012, che impone l’iscrizione per gli operatori economici che svolgono determinate attività considerate particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate dall’articolo 53, lettera h), della medesima legge.
Tra tali attività rientrano, ad esempio, l’estrazione, la fornitura e il trasporto di materiali inerti, il confezionamento e il trasporto di calcestruzzo e bitume, i servizi di noleggio di macchinari sia a freddo sia a caldo, la lavorazione e fornitura di ferro, l’autotrasporto per conto terzi, la vigilanza nei cantieri, i servizi funerari e cimiteriali, la ristorazione e la gestione di mense e catering, nonché i servizi ambientali legati alla gestione dei rifiuti, inclusi raccolta, trasporto, smaltimento e bonifica.
L’iscrizione a tale elenco, pur essendo formalmente volontaria, produce effetti rilevanti in quanto sostituisce la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della conclusione, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti, pure in ambiti diversi da quelli per cui è stata richiesta, a condizione che restino immutate le caratteristiche soggettive dell’impresa e la composizione del capitale sociale.
Per poter ottenere e mantenere l’iscrizione è necessario che non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché che non emergano tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a influenzare le decisioni dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 84, comma 3, del medesimo codice.
L’iscrizione ha una durata di dodici mesi dalla sua adozione, fatta salva la possibilità di verifiche periodiche.
Le white list rilevano solo per l’esecuzione dell’appalto
È esclusivamente l’impresa incaricata dell’esecuzione delle prestazioni esposte al rischio di infiltrazioni mafiose a dover risultare iscritta nelle cosiddette white list.
A ribadirlo è il TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza del 6 marzo 2026, n. 1608.
La vicenda esaminata dal Collegio riguardava l’affidamento di un servizio tecnologico integrato da svolgersi presso immobili di proprietà o comunque utilizzati da Aziende sanitarie. Un Consorzio aveva indicato due imprese consorziate per l’esecuzione delle attività previste dal contratto. Tuttavia, soltanto una di esse, incaricata delle prestazioni rientranti tra quelle considerate a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, risultava iscritta nelle white list.
L’altra impresa, invece, non essendo destinata a svolgere attività rientranti tra quelle “sensibili”, non disponeva di tale iscrizione. La stessa impresa aveva inoltre fornito un contributo tramite avvalimento, ma limitatamente a requisiti di capacità tecnica riferiti ad attività diverse da quelle individuate come sensibili dalla normativa richiamata.
La Stazione appaltante, dal canto suo, aveva attivato il soccorso istruttorio, invitando il Consorzio a produrre la documentazione relativa all’iscrizione nelle white list anche per l’impresa incaricata delle attività non soggette alla legge n. 190/2012, la quale aveva altresì operato come impresa ausiliaria per prestazioni estranee ai settori sensibili.
Il Consorzio aveva risposto chiarendo che tale iscrizione non era necessaria, in quanto l’impresa designata, oltre a svolgere il ruolo di ausiliaria, avrebbe operato esclusivamente in ambiti non ricompresi tra quelli indicati dall’art. 1, comma 53, della legge citata.
Nonostante ciò, la Stazione appaltante aveva disposto l’esclusione del Consorzio dalla procedura di gara.
Avverso tale decisione, il Consorzio proponeva ricorso, che i giudici hanno ritenuto fondato.
Il Collegio ha infatti condiviso le argomentazioni della parte ricorrente, secondo cui l’iscrizione nelle white list è richiesta unicamente quando l’impresa esecutrice sia chiamata a operare nei settori qualificati come sensibili dalla normativa, mentre nel caso di specie ciò non si verificava. Inoltre, il requisito oggetto del contratto di avvalimento riguardava attività che non rientravano tra quelle considerate a rischio.
In risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’Amministrazione tramite soccorso istruttorio, il Consorzio aveva già fornito tali precisazioni. Va inoltre considerato che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, nel caso di partecipazione non individuale, l’obbligo di iscrizione nelle white list esclusivamente per il soggetto incaricato dell’esecuzione delle prestazioni rientranti tra quelle sensibili.
Nonostante ciò, l’Amministrazione, disattendendo tale previsione della lex specialis, che costituiva un vincolo anche per sé stessa, aveva comunque disposto l’esclusione del Consorzio, sebbene l’attività affidata alla consorziata non rientrasse tra quelle individuate dalla legge come sensibili.
L’esclusione non poteva essere giustificata neppure dalla presenza del contratto di avvalimento, in quanto questo riguardava soltanto il prestito di requisiti e la messa a disposizione di risorse per attività estranee ai settori sensibili.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il ricorso è stato accolto e, di conseguenza, è stato annullato il provvedimento con cui il Consorzio era stato escluso dalla procedura di gara.
L’iscrizione alle white list entro la scadenza del bando
Secondo alcuni indirizzi giurisprudenziali, l’iscrizione nella cosiddetta white list deve essere già posseduta entro il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta.
La mancata previsione espressa di tale requisito nella lex specialis non impedisce comunque l’esclusione dell’operatore economico, poiché tale conseguenza si applica anche in assenza di una specifica indicazione nella disciplina di gara.
Questo orientamento è stato chiarito dal TAR Campania...








