Consiglio di Stato, anche il DGUE può essere integrato se originariamente omesso
sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato, sez. V
Consiglio di Stato, anche il DGUE può essere integrato se originariamente omesso
a cura di Stefano Usai
11 Maggio 2026
La sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato, sez. V, si sofferma sulle conseguenze della mancata produzione – nella partecipazione alla gara -, del DGUE ed i correlati rapporti rispetto al soccorso istruttorio.
L’aspetto centrale, semplificando, della vicenda è che in primo grado (Tar Campania n. 5075/2025) si è ritenuto illegittimo il soccorso istruttorio attivato dal RUP per integrare la mancata allegazione del DGUE (non presente, quindi, originariamente) nella documentazione di gara.
Secondo il giudice campano, a differenza del regime pregresso, l’attuale soccorso avrebbe un limite “quantitativo” consentendo la sola integrazione dei “contenuti” (le dichiarazioni inserite nel DGUE) ma non anche del “contenitore” (il DGUE). Con l’ovvia conseguenza che, se questo dovesse mancare, l’operatore economico non potrebbe esser rimesso in gioco, appunto, attraverso il soccorso istruttorio di tipo integrativo.
La fattispecie in discussione è prevista nel comma 1 lett. a) dell’articolo 101 che consente di “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”.
In sostanza nella lettura fornita dal primo giudice, non condivisa, correttamente, dal giudice d’appello l’attivazione del soccorso istruttorio (almeno per poter integrare eventuali carenze di tipo “amministrativo”) imporrebbe la presenza indispensabile del “contenitore” ovvero della dichiarazione unica. Se presente il DGUE è possibile operare delle integrazioni sul contenuto ma non anche, come già detto, della dichiarazione generale (il contenitore delle varie dichiarazioni).
La tesi, con l’appello, viene respinta.
Nella sentenza si ricorda la natura di autodichiarazione del DGUE che sintetizza le varie dichiarazioni degli operatori al fine, spiega il giudice, di semplificare/raccogliere le varie dichiarazioni del partecipante alla competizione.
L’intervento in soccorso e quindi in ausilio dell’operatore economico deve essere inteso non in termini formalistici ma come strumento di leale collaborazione tra la stazione appaltante e gli operatori.
La ratio del soccorso è quella, infatti, di superare l’eccessivo formalismo che rischia di penalizzare non solo l’operatore economico ma la stessa stazione appaltante (che potrebbe, a causa di un eccesso formale, non avere accesso ad offerte vantaggiose).
Il fine della gara, si ricorda nella pronuncia, è quello di massimizzare la concorrenza selezione in modo sostanziale tra le offerte pervenute. Si tende, in pratica, a premiare il merito tra gli operatori senza tener conto di mere omissioni che non hanno alcuna incidenza sul percorso che poi potrebbe portare...








