Criteri di selezione degli operatori nella procedura negoziata
La questione del possesso dei requisiti
Criteri di selezione degli operatori nella procedura negoziata
a cura di Stefano Usai
02 Aprile 2024
All’ufficio di supporto vengono posti una serie di quesiti (con risposte espresse nel parere n. 2294/2024) sul tema dei criteri di scelta degli operatori da far competere nelle procedure negoziate – previa adesione all’avviso di indagine di mercato -, e se, fin dalla scadenza dell’avviso a manifestare interesse gli appaltatori che si candidano, per l’eventuale partecipazione alla competizione, devono essere (o meno) in possesso dei requisiti.
I criteri di selezione
In relazione al primo aspetto – relativo ai criteri di selezione degli operatori nella procedura negoziata del sottosoglia (ex art. 50 del nuovo codice) -, si chiede se sia possibile utilizzare il criterio del sorteggio in presenza di un numero elevato di operatori economici che manifestano interesse a partecipare alla competizione. Si evidenzia altresì che l’elevato numero di operatori, oggettivamente, incide sulla tempestività della procedura di aggiudicazione.
In relazione a questa prima questione, l’ufficio di supporto valorizza il dato normativo contenuto nell’articolo 50 comma 2 (e ribadito anche nell’allegato II.1) ovvero che “Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”.
La precisazione risulta chiaro residualizzando – come estrema ratio in situazioni oggettive non imputabili al RUP della stazione appaltante - l’utilizzo di criteri casuali o di estrazione a sorte. Il nuovo codice, pertanto, tende a tutelare la stazione appaltante evitando che offerte/partecipazioni tecnicamente e economicamente di rilievo possano essere estromesse dalla competizione senza una minima “verifica”.
Il RUP, pertanto, nella definizione della legge di gara – salvo che le condizioni legittimanti per utilizzare criteri di estrazione a sorte vengano espressamente/esplicitamente dimostrati -, deve individuare criteri di tipo quanti/qualitativo dal fatturato, alle esperienze analoghe, numero dipendenti etc curando, però, nell’applicazione una eterogenea...