06 Novembre 2019
Deve reputarsi legittimo l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul metodo “off/on”, sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate con tale metodo.
Lo ha stabilito il Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 29 ottobre 2019 n. 140.
Nella gara oggetto di esame, riguardanti dispositivi elettronici, emergeva che la valutazione delle offerte tecniche - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – era stata strutturata: da un lato, prevedendo l’applicazione del metodo c.d. “on/off” (ossia del metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell’elemento è attribuito un punteggio pari a zero) ai fini dell’attribuzione dei punteggi, da parte del Presidente del seggio di gara, in base a quanto dichiarato dai concorrenti negli appositi questionari; dall’altro, non richiedendo ai concorrenti né la presentazione di documentazione tecnica, a comprova di quanto dagli stessi dichiarato, né tantomeno l’esibizione di campioni relativi ai prodotti offerti, e senza prevedere alcun tipo di verifica e di valutazione da parte di un’apposita commissione giudicatrice (organo che non era stato neppure nominato, in applicazione di apposito atto organizzativo, ove si prevedeva che “per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”).
In particolare il disciplinare di gara, relativo all’offerta tecnica e alla documentazione da caricare a sistema come “allegato tecnico” - oltre a sancire che l’offerta tecnica “deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara”- prevedeva come documentazione da produrre soltanto il “modulo di offerta tecnica, redatto secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare”, nel quale “il concorrente dovrà indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara”, senza richiedere ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica e/o campioni dei prodotti offerti in gara.
Il disciplinare, rubricato “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, conteneva una tabella che prevedeva cinque distinti criteri di valutazione (“numero operazioni”, “peso della calotta”, “fabbisogno energetico”, “caratteristiche costruttive gusci” e “certificazioni”), strutturando la valutazione degli aspetti qualitativi sul metodo “on/off”.
Il disciplinare, rubricato “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”, prevedeva l’attribuzione del punteggio tecnico “automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”, evidentemente dichiarata dal concorrente nell’ambito del predetto “modulo di offerta tecnica”.
Il disciplinare di gara disponeva, infine, che,“Poiché le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari, la commissione tecnica non è prevista”.
Tanto premesso, secondo i giudici non appariva censurabile l’operato del Presidente del seggio, che - attenendosi fedelmente a quanto previsto dal disciplinare di gara - aveva attribuito a ciascuna offerta tecnica i punteggi previsti dalla suddetta tabella attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti (nei questionari di cui al “modulo di offerta tecnica”) circa il possesso delle caratteristiche indicate nella tabella stessa, senza svolgere alcun ulteriore accertamento volto a verificare quanto dichiarato da ciascun concorrente.
Le disposizioni del disciplinare di gara non solo non prevedevano, ma neppure consentivano, alcuna forma di previa valutazione in merito al contenuto tecnico di quanto offerto dai concorrenti, sia con riguardo al rispetto delle caratteristiche minime previste dalla documentazione di gara, che alla miglioria offerta.
Il primo motivo del ricorso, e con esso la pretesa aggiudicazione dell’appalto, erano, secondo i giudici, in conclusione...