DECRETO SBLOCCA CANTIERI SULL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI RETRO MARCIA DEL LEGISLATORE
Un sostanziale ritorno allo stato quo ante, in sede di conversione del “Decreto sblocca...
DECRETO SBLOCCA CANTIERI SULL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI RETRO MARCIA DEL LEGISLATORE
Un sostanziale ritorno allo stato quo ante, in sede di conversione del “Decreto sblocca cantieri,” in merito all’accertamento dei requisiti di ordine generale nelle gare svolte sui Mercati elettronici, questo è il risultato che si può rilevare a seguito dell’approvazione della legge di conversione di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
05 Luglio 2019
Un sostanziale ritorno allo stato quo ante, in sede di conversione del “Decreto sblocca cantieri,” in merito all’accertamento dei requisiti di ordine generale nelle gare svolte sui Mercati elettronici, questo è il risultato che si può rilevare a seguito dell’approvazione della legge di conversione di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il D.L. 32, pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2019, aveva aggiunto all’art. 36 del Codice un comma 6 ter, il quale disponeva che “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali”.
Naturalmente, l’accertamento dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali operava solo qualora la stazione appaltante li avesse richiesti negli atti di gara (aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli base necessari per l’abilitazione al Mercato elettronico).
Il suddetto comma 6 ter risulta preceduto da un comma 6 bis ove l’accertamento dei requisiti di ordine generale era ed è tuttora demandato, a campione, a Consip, in sede di ammissione degli operatori economici alla piattaforma. Il suddetto comma risulta confermato anche dalla legge di conversione del “Decreto sblocca cantieri”.
Più precisamente il comma 6 ter stabilisce: “Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati...