DECRETO SEMPLIFICAZIONE E MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI
importanti strumenti per attuare una maggiore flessibilità alle procedure d’appalto...
DECRETO SEMPLIFICAZIONE E MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI
(con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture)
16 Luglio 2020
E’ ormai prossimo alla pubblicazione in G.U. il tanto atteso “Decreto semplificazione” il quale dovrebbe fornire importanti strumenti per attuare una maggiore flessibilità alle procedure d’appalto nell’attuale periodo di pandemia.
Nascono, tuttavia, dubbi e perplessità in merito all’attuazione delle nuove procedure.
Particolare attenzione meritano i primi due articoli del citato Decreto, sui quali si concentrerà l’attenzione nel presente articolo di approfondimento.
Prima di tutto va evidenziato che buona parte della nuova disciplina trova applicazione qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente venga adottato entro il 31 luglio 2021.
In particolare, viene stabilito all’art. 1, co. 2 del Decreto Semplificazione che:
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
A parere di chi scrive, deve ritenersi inteso che, nell’ipotesi b), oltre all’utilizzo della procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice, sia comunque possibile l’utilizzo della procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. b).
In sostanza:
Valore economico dell’appalto (iva esclusa) |
Descrizione procedura |
Normativa di riferimento |
A partire da € 214.000,00. |
Gara comunitaria, bando GUCE. Procedure aperte o ristrette. |
d.lgs. 50/2016. |
Da € 150.000,00, sino ad € 213.999,99. |
Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice, con invito a 5 operatori. oppure Procedura negoziata sotto soglia con invito a 5 operatori. Utilizzo del Mercato elettronico. |
Decreto Semplificazione art. 1, co. 2. + Art.1, c. 450, l. 296/2006.
Art. 36 comma 2, lett. b) del Codice + Art.1, c. 450, l. 296/2006. |
Da € 5.000,00, sino ad € 149.999,99. |
Affidamento diretto. Utilizzo del Mercato elettronico. |
Decreto Semplificazione art. 1, co. 2. + Art.1, c. 450, l. 296/2006. |
Da € 0,1, sino ad € 4.999,99. |
Affidamento diretto. Mercato elettr. non obbligatorio. |
Art. 36 comma 2, lett. a) del Codice + Art.1, c. 450, l. 296/2006. |
Una seconda rilevante novità riguarda l’accelerazione impressa alla conclusione delle procedure d’appalto, mediante la fissazione del termine per l’assegnazione dell’appalto.
Infatti, viene disposto dall’art. 1.co. 1 che: “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.
In sostanza per gli affidamenti diretti il termine per l’individuazione del nuovo contraente è...