DGUE non allegato alla documentazione di gara
si afferma la non soccorribilità della totale assenza del D.G.U.E.
DGUE non allegato alla documentazione di gara
T.A.R. Campania, Napoli, 04/07/2025, n. 5075.
14 Luglio 2025
In una recente sentenza, si afferma la non soccorribilità della totale assenza del D.G.U.E.
Secondo i giudici il soccorso istruttorio presuppone l’assenza di singoli elementi che compongono la suddetta autocertificazione, ma non la totale mancanza del documento.
La pronuncia è del T.A.R. Campania, Napoli, 04/07/2025, n. 5075.
Il caso trattato
Nel caso posto all’esame del T.A.R. Campania, la seconda graduata nell’ambito di una gara di lavori, aveva impugnato l’aggiudicazione disposta a favore di altro concorrente per il quale era stato disposto il soccorso istruttorio per mancata presentazione del D.G.U.E.
Secondo la ricorrente, la pregressa formulazione dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016, non sembra ulteriormente sostenibile sulla scorta del dato letterale dell’art. 101 del nuovo codice, il quale inibisce l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di radicale mancanza del D.G.U.E.
L’orientamento del Collegio
I giudici hanno esposto il proprio orientamento, confermando che la formulazione dell’art. 101 del codice dei contratti sembra non consentire più di ritenere sanabile l’omessa produzione del D.G.U.E.
Il dato letterale non pare superabile, per tale specifico profilo, a meno di volerne disconoscere completamente la valenza precettiva.
Secondo i giudici risulta ragionevole, in definitiva, riconoscere che è stato codificato, a fronte dell’inequivoco dato di diritto positivo, un limite “quantitativo” del “soccorso integrativo/completivo” ex art. 101, comma 2, lett. a), operante sul piano dell’oggetto, dato dall’impossibilità di avvalersi dell’istituto allo scopo di supplire all’omessa produzione del D.G.U.E, posto che l’integrazione istruttoria, per come normata, logicamente presuppone l’esistenza, per quanto qui di interesse, di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto, come detto, “ogni elemento mancante” della “documentazione trasmessa […] con il documento di gara unico europeo” e non – quindi – il D.G.U.E. stesso.