E’ consentito all’operatore economico ricorrere all’avvalimento sia per recuperare i requisiti mancanti, sia per ottenere un maggior punteggio
Ammesso l’avvalimento misto
E’ consentito all’operatore economico ricorrere all’avvalimento sia per recuperare i requisiti mancanti, sia per ottenere un maggior punteggio
T.A.R. Campania nella sentenza n. 3746/2025
16 Giugno 2025
E’ consentito all’operatore economico ricorrere all’avvalimento sia per recuperare i requisiti mancanti, sia per ottenere un maggior punteggio
L’avvalimento misto è ammesso e legittimo.
Lo conferma il T.A.R. Campania nella sentenza n. 3746/2025.
Il caso affrontato dal Collegio
La seconda classificata in una gara di progettazione di lavori impugnava l’esito della procedura aperta aggiudicata da un Comune, formulando varie censure, tra le quali l’irrisorietà del compenso pattuito nel contratto di avvalimento (stipulato tra l’aggiudicataria e l’impresa ausiliaria) e l’utilizzo simultaneo dell’istituto dell’avvalimento sia per colmare la carenza di requisiti, si per il conseguimento di un maggior punteggio (avvalimento premiale).
Il giudizio del Collegio
I giudici non hanno condiviso le censure.
Per quanto riguarda la natura irrisoria del corrispettivo previsto nel contratto di avvalimento, i giudici hanno sottolineato che la concreta fattispecie contrattuale in esame era riconducibile proprio nell’ipotesi tipizzata dal Legislatore nel nuovo Codice dei contratti (“[I]l contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria”), a mente della quale la normale onerosità dell’avvalimento deve essere valutata tenendo conto della “reale” controprestazione di cui in ultima analisi beneficia l’ausiliaria, in ipotesi non corrispondente (se non in misura minimale o addirittura simbolica) al compenso formalizzato nell’accordo, bensì consistente in utilità patrimoniali ricavabili aliunde e, pur sempre, collegate e discendenti dalla “operazione economica” complessivamente congegnata dalle parti, come accade nella specie, in cui vi era una sostanziale “compenetrazione” (legittima, come visto, ex art. 104, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 36/2023; cfr. pure comma 12) tra ausiliario e impresa ausiliata, posto che uno degli amministratori, come emergeva dalla lettura del contratto di avvalimento, era amministratore e direttore tecnico e, inoltre, socio (e come tale percettore dei relativi “utili”) con il 90% del capitale sociale della ditta...