E’ legittimo l’utilizzo del criterio del minor prezzo per servizi standardizzati (anche se ad alta intensità di manodopera) purchè con adeguata motivazione
i criteri di aggiudicazione dei servizi con alta intensità di manodopera
E’ legittimo l’utilizzo del criterio del minor prezzo per servizi standardizzati (anche se ad alta intensità di manodopera) purchè con adeguata motivazione
a cura di Stefano Usai
07 Settembre 2020
La recente sentenza del Tar Bolzano, n. 205/2020 risulta di particolare attualità considerato il tema preso in considerazione: i criteri di aggiudicazione dei servizi con alta intensità di manodopera.
L’attualità della sentenza è legata alla recente approvazione (da parte del Sentato) del maxiemendamento di conversione del DL “Semplificazioni” (DL 76/2020) che contiene – tra le tante novità e modifiche del decreto – una importante precisazione in tema di criteri di aggiudicazione nell’ambito del sottosoglia comunitario
Il DL 76/2020
L’articolo 1, comma 3, del DL 76/2020, sostanzialmente, liberalizza l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’appalto nel sotto soglia consentendo al RUP – nel solo periodo emergenziale preso in considerazione dal provvedimento e quindi per atti che avviano il procedimento d’appalto adottati tra il 147 luglio 2020 e il 31 luglio 2021 (che con la legge di conversione verrà esteso al 31 dicembre 2021) – di utilizzare indifferentemente il criterio del minor prezzo o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, il comma in parola – per ciò che in questa sede interessa – precisa che “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso”.
Questa equiparazione tra criteri – rispetto all’impostazione codicistica che privilegia l’utilizzo del multicriterio – è stata oggetto di considerazione negativa da parte dell’ANAC (con il documento di commento del DL 76/2020 del 3 agosto 2020) che ha invitato il legislatore a rivedere questa impostazione per tornare alla preferenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche per evitare che una corsa al ribasso possa “svilire” le prestazioni con competizioni particolarmente accese tra gli appaltatori.
Con specifico emendamento, il Senato ha introdotto nel comma appena riportato il richiamo (un “fermo restando”quanto stabilito) al comma 3 dell’articolo 95 del Codice, ripristinando pertanto le attuali disposizioni che consentono l’utilizzo del criterio del minor prezzo solamente per importi sotto i 40mila euro e, in ogni caso con adeguata motivazione.
La sentenza
L’attualità della sentenza è dovuta alla particolare statuizione della pronuncia in tema di criteri visto che, nel caso specifico, oggetto dell’appalto era un servizio (di vigilanza privata “per la tutela dei propri beni immobili, dei dipendenti e degli utenti dei beni stessi per la durata di 3 anni”) caratterizzato dalla massicia componente della manodopera che, prima facie, deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ bene annotare che già in fase di avvio della procedura il criterio scelto è stato proprio questo appena citato ma, successivamente, la stazione appaltante ha mutato il proprio orientamento scegliendo di aggiudicare al minor prezzo con adeguata motivazione.
In particolare, nell’atto che ha avviato il procedimento (o meglio, trattandosi di delibera giunta, di indirizzo al RUP) si è puntualizzato che “dopo successivo esame della documentazione di gara si è arrivati al convincimento che il criterio originariamente prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tuttavia, non risponde a criteri di efficacia nell’individuazione del soggetto affidatario, né risponde a criteri di efficienza ed economicità viste le...