Esperienza dei commissari di gara e partecipazione del RUP in commissione
Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3669/2020
Esperienza dei commissari di gara e partecipazione del RUP in commissione
a cura di Stefano Usai
03 Settembre 2020
Dalla recente giurisprudenza, in tema di composizione/costituzione delle commissioni di gara negli appalti, emerge l’esigenza, probabilmente, di norme più chiare sulle modalità di nomina del collegio.
Con questo contributo ci si limita agli interventi più recente ed ecclatanti che impongono al RUP una particolare attenzione nel momento della nomina della commissione.
La questione degli esperti e della esperienza
La recentissima sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3669/2020 affronta – in questo caso “dando ragione” al RUP della stazione appaltante, l’aspetto dell’esperienza che i commissari, per poter aspirare alla nomina nel collegio, devono possedere.
Nel caso trattato veniva in considerazione l’appalto per il servizio di mensa di mensa scolastica.
Il ricorrente, tra le varie censure, si duole della carenza del dato esperenziale dei commissari che, a suo dire, non avevano compiuto quel percorso di studi – soprattutto per gli aspetti “alimentari” del servizio - ritenuto necessario per poter svolgere l’incarico consulenziale (con tanto di parere pro veritate).
Il giudice sconfessa la posizione dell’appellante evidenziando che – nel caso di valutazione del servizio in parola – la commissione era “semplicemente” chiamata a valutare il “progetto complessivo di servizio di refezione scolastica” non anche soffermarsi sugli aspetti quali/quantitativi degli alimenti.
A ben valutare, si legge in sentenza il criterio degli alimenti forniti era “solo uno dei criteri valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, poiché oltre all’aspetto nutrizionale un peso preponderanete lo ha anche quello logistico e organizzativo”.
Non a caso, si legge ancora nella pronuncia “i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, unitamente a quello dei prodotti alimentari biologici/tipici/km 0,” erano “anche:
- Organizzazione e gestione del servizio,
- Piano di trasporto,
- Progetto di educazione alimentare,
- Proposte migliorative del servizio,
- Recupero e consegna dei cibi non consumati a scopo sociale,
- Proposte relative alla gestione informatizzata del servizio,
- Organigramma (addetti)”.
Nel ruolo del commissario, quindi, nel caso specifico non risultano rinvenibili (né erano necessari) i caratteri della consulenza tecnica – che potrebbe derivare da titoli di studio specifici non richiesti nel caso delle commissioni di gara.
Infatti, prosegue il giudice, “gli ulteriori criteri ben possono essere valutati da commissari che vantino esperienza nel settore della refezione scolastica, in particolare nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, e questo a prescindere dai titoli di studio specifici”. Questo anche alla luce della residuale rilevanza degli aspetti “alimentari” visto che “ il piano alimentare” era – come ovvio – “già stato predisposto dall’ASL e non” è stato “creato ad hoc dai singoli operatori economici, i quali sono, in sostanza, strettamente vincolati alle tabelle dietetiche dei menu, alle tabelle dietetiche delle grammature ed alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari previste ed allegate alla lex specialis.”
Ulteriore questione, condivisibile, evidenziata dal giudice è che un rilievo sulla pretesa inesperienza del commissario o di esperienza non adeguata deve essere supportato da prove speicfiche e non fondato semplicemente su posizioni stereotipate come può essere una annotazione sul mancato possesso di titoli di studio specifici.
In questo senso, in sentenza si legge che “la ricorrente nulla deduce in concreto circa la carenza di esperienza nello specifico settore dei componenti la Commissione, facendo riferimento semplicemente a quelli che sarebbero i titoli di studio in loro possesso, senza tuttavia indicarli nella consulenza”.