Gara annullabile se non sono stati previsti criteri premiali per i CAM
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
Gara annullabile se non sono stati previsti criteri premiali per i CAM
Lo ha precisato il TAR Campania, sez. V, nella sentenza n. 7715/2025.
15 Dicembre 2025
In una gara d’appalto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientrante nei settori merceologici previsti dai decreti del Ministero dell’Ambiente, ove non siano stati previsti criteri premiali per i CAM, la gara deve essere rifatta.
Lo ha precisato il TAR Campania, sez. V, nella sentenza n. 7715/2025.
Il caso occorso
Il caso esaminato dai giudici ha avuto origine da una gara indetta da una Azienda Sanitaria per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici.
Una concorrente impugnava gli esiti della procedura per violazione dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 29 gennaio 2021, n. 51 (CAM Pulizie) per mancata previsione dei criteri premianti obbligatori.
La ricorrente contestava il fatto che la disciplina di gara non avesse recepito alcuno dei "criteri premianti" obbligatori previsti dall'allegato II del citato decreto per gli appalti di pulizia in ambito sanitario.
Tali criteri, volti a valorizzare aspetti qualitativi e ambientali delle offerte (come l'uso di prodotti a ridotto impatto ambientale, la formazione del personale in materia, l'adozione di misure per la riduzione dei rifiuti), non sarebbero stati inseriti tra gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale omissione avrebbe reso illegittima l'intera procedura di gara, in quanto la lex specialis non sarebbe stata conforme alle norme imperative in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM), con conseguente distorsione del confronto concorrenziale.
In base all’assunta prospettazione, l'art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" contenute nei CAM, stabilendo altresì che "Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
La ricorrente aveva evidenziato come il disciplinare di gara non prevedesse alcun punteggio specifico per l'adozione di soluzioni tecniche e organizzative contemplate come premianti dal citato decreto, quali, a titolo esemplificativo, la "presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina", l'utilizzo di prodotti detergenti con specifiche certificazioni ambientali, o l'adozione di piani di formazione del personale focalizzati sulla sostenibilità.








