Guida semplificata riguardante la disciplina delle “riserve” negli appalti pubblici
La relativa applicazione è sicuramente di grande importanza negli appalti di lavori, ma...
Guida semplificata riguardante la disciplina delle “riserve” negli appalti pubblici
Un istituto giuridico molto importante nella fase esecutiva degli appalti pubblici è quello riguardante le riserve.
06 Luglio 2026
La riserva è stata definita in dottrina come un’accettazione condizionata dell’operato della stazione appaltante, che è “intesa ad impedire che il fatto o l’atto possa valere o interpretarsi come rinuncia ad un diritto o ad un interesse altrimenti tutelato”, in particolare “ha lo scopo di accettare i lavori contabilizzati, le cause di sospensione dei lavori ritenute illegittime, ecc., in forma condizionata e non definitiva ai fini contrattuali e normativi, in modo da consentire all’appaltatore di potere successivamente esplicare le proprie riserve o le proprie domande quale forma di contestazione per gli interessi che si ritengono lesi dall’operato amministrativo della stazione appaltante durante l’esecuzione dei lavori”.
La disciplina normativa
L’articolo 7, comma 1 dell’Allegato II.14 (Riserve), precisa che “in linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti”.
Gli atti relativi alla fase esecutiva idonei a ricevere le riserve. La tempestività della loro iscrizione negli atti della procedura
L’articolo 7, comma 2, primo periodo, dell’Allegato II.14 del dlgs. 36 del 2023 precisa che:
“Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni”.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate
In tema di iscrizione delle riserve, assume particolare rilevanza la pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza 7 marzo 2024, n. 6102), la quale sottolinea la necessità di utilizzare l’ordinaria diligenza per l’iscrizione delle riserve.
Viene, infatti, precisato che la riserva debba essere formulata con apposito atto scritto: "in presenza di fatti continuativi, come la sospensione dei lavori, qualora l'illegittimità della sospensione sia rilevabile ab initio, con l'ordinaria diligenza, la riserva deve essere formulata già nel verbale di sospensione o iscritta nel registro di contabilità, ferma restando la successiva quantificazione anche in sede di contabilità finale, ovvero in mancanza di tale registro, va effettuata con tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto".
La mancata iscrizione tempestiva, comporta la decadenza dal diritto di far valere le riserve.
Sulla questione è anche intervenuto il MIT con il parere n. 4241 del 21/04/2026.
Nel caso specifico, una stazione appaltante faceva notare che, in base all'art. 7, comma 2, all. II.14, del Dlgs 36/2023, "le riserve sono iscritte a pena..."








