Il contratto di affidamento diretto può essere modificato con superamento delle micro soglie dei 140/150 mila euro
Affidamento diretto e modifiche del contratto
Il contratto di affidamento diretto può essere modificato con superamento delle micro soglie dei 140/150 mila euro
a cura di Stefano Usai
09 Marzo 2026
Anche il contratto d’appalto, stipulato in seguito ad affidamento diretto può essere oggetto di alcune modifiche (ai sensi dell’articolo 120 del codice) che consentono anche di superare le micro soglie (dei 140 mila previsti per servizi e forniture e dei 150 mila euro previste per i lavori).
È questa la conclusione a cui giunge l’ufficio di supporto del MIT (con il parere n. 4126/2026) in seguito a specifica richiesta di chiarimento.
Con il quesito l’ente istante chiede se nell’ambito di un contratto affidato con il sistema dell’affidamento diretto “qualora si manifesti la necessità di modificare o variare l'importo del contratto con le fattispecie di cui all'art. 120 del Codice l'importo finale del contratto può superare le soglie dell'affidamento diretto ovvero 150.000,00€ per lavori e 140.000,00€ per servizi e forniture?”.
Si tratta di richiesta dalle ovvie implicazioni pratico/operative visto che l’ufficio di supporto spiega che in generale l’importo finale di un contratto affidato direttamente “non può superare le soglie previste per tale procedura (150.000 € per i lavori e 140.000 € per servizi e forniture)” fatte salve limitatissime ipotesi di variazioni/modifiche necessitate da particolari urgenze espressamente previste nell’articolo 120 del codice.
Il riscontro
Secondo il parere, le modifiche che possono essere operate su un contratto conseguente ad affidamento diretto sono solo quelle che ricadono “nelle fattispecie previste all’art. 120 ai comma 1, lett. b) e c), sempre a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non superi il limite del 50% del valore originario”.
Il primo comma dell’articolo 120, spiega come sia possibile, in casi tassativamente disciplinati dalla stessa previsione, modificare il contratto in corso di esecuzione “senza una nuova procedura di affidamento”.
Nel caso di contratto relativo ad affidamento diretto è possibile utilizzare le ipotesi di cui alle lettere b) e c), primo comma, dell’articolo 120.
Nel primo caso, lettera b) nel caso di “sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:








