Il controllo sull’esecuzione dell’appalto
collaborazione costante e coordinata tra le due figure centrali che operano nell’ambito degli...
Il controllo sull’esecuzione dell’appalto
accertamento della corretta esecuzione di un servizio spetta al RUP e al DEC.
30 Marzo 2026
La verifica della corretta esecuzione dell’appalto costituisce un adempimento doveroso che può comportare responsabilità per danno erariale nel caso di omissione.
Il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici presuppone una collaborazione costante e coordinata tra le due figure centrali che operano nell’ambito degli appalti: il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
Se le inadempienze vengono prontamente rilevate nella fase di esecuzione di un appalto, possono essere validamente contestate all’operato economico anche ai fini di una eventuale applicazione di penali, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.
E’ per questo che l’ANAC, in sede di verifica dell’operato delle stazioni appaltanti, nella fase esecutiva, chiede la trasmissione di una serie di atti, tra cui la documentazione attestante le verifiche periodiche e i controlli amministrativo-contabili effettuati.
Inoltre, viene spesso richiesto di descrivere le modalità concrete di verifica delle prestazioni rese dall’appaltatore, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, nonché di dimostrare – mediante l’invio dei relativi verbali – l’effettivo svolgimento dei controlli in fase esecutiva, con particolare riferimento alle verifiche di conformità previste dal capitolato e dalla normativa di riferimento.
Il riparto dei controlli nella fase esecutiva
Come detto, l’accertamento della corretta esecuzione di un servizio spetta al RUP e al DEC.
Il RUP è titolare della responsabilità generale in ordine alla supervisione e al monitoraggio dell’esecuzione contrattuale.
Egli è chiamato a definire preventivamente le modalità organizzative e gestionali idonee a garantire un controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’adempimento delle prestazioni contrattuali.
In collaborazione con il DEC, il RUP deve assicurare lo svolgimento delle attività di vigilanza durante la fase esecutiva, verificando che l’operatore economico agisca in conformità agli obblighi assunti con il contratto, controllando costantemente il rispetto delle condizioni pattuite.
Il DEC, invece, esercita funzioni di coordinamento, direzione e controllo sotto il profilo tecnico e contabile, con l’obiettivo di assicurare che il contratto sia eseguito regolarmente, nei tempi stabiliti e secondo le modalità previste.
In particolare, le attività di competenza del DEC – oggi disciplinate dall’art. 31 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti – comprendono:
a) l’esercizio del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell’esecuzione contrattuale, al fine di garantirne la corretta attuazione nei tempi previsti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti di gara e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Tali controlli devono basarsi su criteri oggettivi di misurazione della qualità ed essere documentati mediante appositi verbali;
b) il supporto alle centrali di committenza nella predisposizione e messa a disposizione di strumenti di acquisto e negoziazione destinati alle stazioni appaltanti;
c) l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, una volta che il contratto sia divenuto efficace, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, impartendo all’esecutore le necessarie istruzioni operative. Quando la natura o il luogo delle prestazioni lo richiedano, il DEC redige un verbale di avvio – sottoscritto anche dall’esecutore – contenente l’indicazione degli ambienti di esecuzione, dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione, nonché l’attestazione della loro idoneità all’avvio dell’attività. Nel medesimo verbale sono riportate eventuali contestazioni dell’esecutore relative a difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali. Nei casi previsti dalla legge, il DEC può disporre l’avvio anticipato o in via d’urgenza dell’esecuzione, indicando nel relativo verbale le prestazioni da eseguire immediatamente;
d) la verifica della presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti nei luoghi di esecuzione, accertando che le prestazioni loro affidate siano svolte nel rispetto della normativa e del contratto, registrando eventuali contestazioni dell’esecutore e segnalando al RUP eventuali irregolarità;
e) la valutazione della qualità e dell’adeguatezza del servizio o della fornitura, sulla base degli standard qualitativi previsti dal contratto o dal capitolato, inclusi quelli di carattere ambientale...








