Il nuovo Codice dei contratti - La disciplina riguardante la commissione di gara
gare da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il nuovo Codice dei contratti - La disciplina riguardante la commissione di gara
la composizione ora può ricomprendere anche il RUP
06 Marzo 2023
Densa di novità è la disciplina riservata dal legislatore alla commissione di gara nello schema del nuovo Codice dei contratti.
Come vedremo, la composizione ora può ricomprendere anche il RUP, anche con il ruolo di presidente, nelle procedure sotto soglia, e come semplice componente, nelle procedure sopra soglia.
Inoltre, semaforo verde alla composizione interna dei commissari di gara, dopo l’abbandono della strada che doveva portare all’istituzione dell’albo dei commissari.
La questione della commissione, ovviamente, riguarda le gare da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La commissione giudicatrice nel sopra soglia
Dell’argomento relativo alla struttura, funzioni e prerogative, della commissione di gara incaricata di esaminare l’offerta qualitativa nel sopra soglia si occupa l’art. 93 dello schema.
Il primo comma dell’articolo in esame ci rammenta che, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene nominata una commissione giudicatrice che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia.
Come si può notare, la funzione è solo di supporto, perché la decisione finale in merito alla eventuale dichiarazione di anomalia continua a restare una prerogativa del RUP.
Come si evince dal comma 2, la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
Il comma 3 puntualizza che la commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante, pertanto, questi non deve ricoprire necessariamente il ruolo di dirigente, ma potrebbe essere un semplice funzionario.
I commissari che la compongono sono i funzionari della stazione appaltante medesima, quindi regola dei componenti interni, con una evidente inversione di rotta rispetto al passato dove si prevedeva la composizione con soggetti esterni, individuati dall’albo nazionale dei commissari istituito presso ANAC.
I commissari devono essere in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP; quindi, nulla osta all’ingresso del RUP in commissione senza alcun presupposto o condizione aggiuntiva. Si noti, infatti, che rispetto al D.Lgs. 50/2016, è sparita la frase prevista nel comma 4 dell’art. 7 che prevede “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, clausola che determinava il rischio di insorgenza di contenziosi tra stazione appaltante e imprese. Ciò anche se la giurisprudenza, in molte pronunce, ha spesso riservato all’impresa ricorrente l’onere di provare che il RUP sia stato talmente coinvolto negli gli atti della procedura, al punto di non poter garantire la sua effettiva e concreta imparzialità.
Sempre il comma 3 dispone che in mancanza di adeguate professionalità in organico (quindi in via subordinata ed eventuale, rispetto alla regola primaria della composizione interna della commissione), la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.