Il principio del risultato e della fiducia devono prevalere nelle gare pubbliche
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Il principio del risultato e della fiducia devono prevalere nelle gare pubbliche
T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza n. 1223/2025
14 Aprile 2025
Il principio di risultato deve sempre essere anteposto ad inutili formalismi.
Questo è quanto è stato affermato dal T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza n. 1223/2025, riguardante un caso di avvalimento premiale non accettato dalla Stazione Appaltante per mere ragioni di natura formale.
Il caso trattato
Il caso trattato ha avuto riguardo una gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
L’impresa concorrente, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti del disciplinare di gara, aveva allegato all’offerta tecnica un contratto di avvalimento “premiale” e le relative dichiarazioni di avvalimento dell’ausiliario e dell’ausiliata.
Tuttavia, la Commissione, riscontrata l’esistenza solo all’interno della busta contenente l’offerta tecnica del suddetto contratto di avvalimento, aveva ritenuto di non poter attribuire il corrispondente punteggio in quanto la dichiarazione di avvalimento e relativo contratto non erano stati allegati alla domanda di partecipazione alla gara.
Pertanto, aveva attribuito alla concorrente un punteggio pari a 0.
La Commissione aveva dichiarato di aver applicato l’art. 104 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 che imporrebbe all’operatore economico di allegare il contratto di avvalimento alla domanda di partecipazione non rilevando la tipologia di procedura di scelta del contraente in concreto espletata.
Secondo la ricorrente negli atti di gara peraltro non era espressamente stabilito che il contratto di avvalimento dovesse essere allegato alla domanda di partecipazione potendosi anzi desumere dalle disposizioni della lex specialis che tale contratto dovesse essere prodotto insieme all’offerta tecnica.
La ditta aveva affermato che la Commissione pertanto avrebbe dovuto ispirare le proprie scelte al raggiungimento del risultato sostanziale piuttosto che ad una lettura formale delle regole, tanto più tenuto conto del fatto che il contratto di avvalimento, nel caso di specie, non serviva ad integrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui l’operatore economico non era in possesso, ma solo ai fini dell’esecuzione dell’appalto, trattandosi di avvalimento premiale.
La decisione del Collegio
Richiamando i contenuti dell’art. 104, comma 4 del D.lgs. 36/2023, i giudici hanno ritenuto che la corretta applicazione della disposizione appena richiamata al caso di specie - che riguardava un avvalimento c.d. “premiale”, ovvero un contratto di avvalimento che ha lo scopo di “migliorare” l’offerta presentata - non può non tener conto dei principi declinati dal D.lgs. 36/2023 e, in particolare, del principio del “risultato” e del principio della “fiducia” previsti dagli artt. 1 e 2 del nuovo codice degli appalti e considerati dalla giurisprudenza “criteri...