Il principio di rotazione
art. 49 del D.Lgs. 36/2023
Il principio di rotazione
breve riepilogo sull’istituto giuridico
23 Febbraio 2026
Il principio di rotazione, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possano procedere all’affidamento di appalti sotto soglia in modo continuativo al medesimo operatore economico, ossia al contraente uscente.
Tale disposizione mira a tutelare la concorrenza, prevenire situazioni di vantaggio consolidato e promuovere la più ampia partecipazione possibile tra le imprese, introducendo di fatto un meccanismo di “interruzione” per l’operatore che abbia già ottenuto il precedente affidamento.
La disciplina recata dall’art. 49
L’art. 49 del D.lgs. 36/2023 disciplina il principio di rotazione negli affidamenti pubblici.
In base a tale principio, è vietato affidare un nuovo appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardino lo stesso settore merceologico o lo stesso ambito di servizi.
A differenza della precedente normativa (D.lgs. 50/2016), la rotazione si applica esclusivamente all’operatore economico uscente e non anche agli operatori semplicemente invitati ma non risultati aggiudicatari.
Tale scelta si fonda sull’esigenza di non comprimere ingiustificatamente il principio di concorrenza, poiché l’operatore non affidatario non beneficia di vantaggi informativi tali da giustificare un’esclusione.
La stazione appaltante può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico; in tal caso, il divieto di affidamento al contraente uscente opera con riferimento alla singola fascia, salvo specifiche deroghe.
La deroga al principio di rotazione è ammessa solo in casi motivati. Infatti, il contraente uscente può essere reinvitato o destinatario di un affidamento diretto esclusivamente quando sussistano congiuntamente tre condizioni:
- la particolare struttura del mercato;
- l’effettiva assenza di alternative;
- l’accurata esecuzione del precedente contratto nonché la qualità della prestazione resa.
Tali requisiti sono tra loro concorrenti e non alternativi e devono essere esplicitamente motivati negli atti della procedura.
È onere della stazione appaltante fornire una motivazione puntuale, rigorosa e specifica.
Non è sufficiente richiamare la buona esecuzione del precedente contratto: occorre dimostrare concretamente anche la configurazione del mercato e l’assenza di soluzioni alternative.
Il parere MIT n. 2084 del 29 giugno 2023 e il parere ANAC n. 58/2023 confermano che la deroga richiede una verifica concreta e specifica caso per caso.
Non è conforme alla norma introdurre regolamenti interni con soglie specifiche per giustificare automaticamente l’assenza di concorrenza, poiché ciò comporterebbe valutazioni astratte e non riferite alla singola procedura.
Inoltre, considerata la natura eccezionale della deroga, non è legittimo affidare nuovamente il contratto al contraente uscente basandosi unicamente sull’urgenza o sulla necessità di concludere rapidamente il progetto, senza svolgere adeguate verifiche di mercato.
L’avviso di manifestazione d’interesse
Negli affidamenti diretti non è ammesso derogare al principio di rotazione giustificando la deroga dal fatto di aver pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse che non preveda un contingentamento delle partecipazioni (quindi un avviso aperto a tutti, senza una limitazione numerica di candidati).
Infatti, la deroga alla rotazione è ammessa, in questo caso, per le sole procedure negoziate; ciò è precisato dall’art. 49, co. 5 del Codice:
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“5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. |
Il frazionamento dell’appalto
Di particolare interesse, sempre nell’ambito dell’argomento rotazione, è la risposta a quesito del MIT n. 2145 del 18 luglio 2023, avente ad oggetto “D.lgs. 36/2023, art. 49 comma 6 - Deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto gli € 5.000 + IVA”, dove viene evidenziato che il RUP non può frazionare l’appalto per fare in modo che il suo valore rimanga al di sotto di euro 5.000, per evitare l’applicazione del principio di rotazione.
Ne proponiamo, di seguito, il testo:
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“Quesito: L’importo indicato dal comma in oggetto, è riferito al singolo affidamento? Oppure dev’essere inteso come importo limite raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione? Dalla lettura della relazione al nuovo codice, parrebbe prevalere la prima ipotesi rispetto alla seconda. In calce a pag. 73 del predetto documento viene infatti chiarito che, l’elevazione da € 1.000 + IVA ad € 5.000 + IVA, è stata effettuata allo scopo di allineare tale limite a quello previsto dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure d’acquisto sotto soglia di beni e servizi. Ovviamente, qualora il predetto ragionamento fosse corretto, il limite di... |







