IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NON VA APPLICATO NEL CASO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE NON CONTINGENTATO
T.A.R: Lombardia, Brescia, sez. I, 31 gennaio 2020, n. 82.
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NON VA APPLICATO NEL CASO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE NON CONTINGENTATO
T.A.R: Lombardia, Brescia, sez. I, 31 gennaio 2020, n. 82.
09 Marzo 2020
Non deve essere applicato il principio di rotazione nel caso di avviso di manifestazione d’interesse non contingentato.
E’ questo il contenuto della pronuncia del T.A.R: Lombardia, Brescia, sez. I, 31 gennaio 2020, n. 82.
Si evidenzia che la questione inerente alla rotazione è quanto mai oggetto di intensa discussione nei tribunali. Si contrappongono, infatti, due correnti di pensiero: una che sostiene che non sia sufficiente l’apertura della gara a tutte le imprese, senza alcuna limitazione numerica, per potersi affrancare dalla rotazione (si vedano: Consiglio di Stato Consiglio di Stato sez. V 5 novembre 2019 n. 7539, 06/06/2019, n. 3831), mentre, secondo altro indirizzo, l’avviso aperto a tutte le imprese è sufficiente ad evitare l’applicazione del citato principio di rotazione (si vedano ad es.: TAR Liguria Genova sez. II 22/10/2019 n. 805, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, sentenza 2 gennaio 2020 n. 8).
Venendo ora alla sentenza in esame, essa riconferma l’indirizzo che prevede l’applicazione del principio di rotazione in forma meno restrittiva.
I giudici, infatti, hanno affermato che il principio di rotazione non trova applicazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Quello appena illustrato è, del resto il contenuto che sembra essere chiaramente espresso dalle Linee guida Anac n. 4 concernenti le procedure sotto soglia.
I giudici, sempre nella sentenza in commento, hanno affermato che, diversamente, esso deve invece essere applicato quando i posti disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici...