Il rinnovo contrattuale e la questione della “rinegoziazione”
Tar Campania, n. 8510/2025
Il rinnovo contrattuale e la questione della “rinegoziazione”
a cura di Stefano Usai
21 Gennaio 2026
Recentissima giurisprudenza (Tar Campania, n. 8510/2025) ha riesaminato la fattispecie del rinnovo contrattuale – anche in contrapposizione con la proroga programmata -, per chiarire l’aspetto che, forse, sotto il profilo pratico/operativo maggiormente rischia di essere frainteso ovvero la questione della “rinegoziazione” che nel rinnovo deve avvenire.
La pronuncia
La sentenza citata si sofferma, in particolare sul rinnovo programmato (ora disciplinato nell’articolo 120 comma 10 dell’attuale codice dei contratti) e sulla sua configurazione giuridica di semplice estensione/differimento della scadenza contrattuale che può avvenire anche a condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante e che, l’operatore economico – già contraente – praticamente subisce (salvo adeguatissime motivazioni).
Altro aspetto di rilievo è che la sentenza si ricorda, correttamente - , ma in questo senso amplius la stessa ANAC -, che la proroga deve essere definita prima della scadenza del contratto e si sviluppa (con nuovo impegno di spesa) con il CIG originario.
Questi tratti appena evidenziati, sostanzialmente, riguardano lo stesso rinnovo (per il quale, però, l’ANAC ritiene necessario un nuovo CIG).
Anche il rinnovo deve essere programmato ed ovviamente non può essere previsto per una durata superiore al contratto originario (al massimo per la stessa durata e/o una durata inferiore). Il rinnovo si atteggia come fattispecie adatta soprattutto per i servizi aggiudicati con procedure semplificate e non con la gara classica (situazione in cui si può prevedere la forse più appropriata ripetizione del servizio ex art. 76 fermo restando che quest’ultima deve riguardare servizi analoghi non necessariamente gli stessi).
A tal riguardo in sentenza si legge che “per effetto dell'applicazione dei principi comunitari (che considerano la proroga o il rinnovo del contratto quale contratto nuovo, soggiacente a regole competitive) la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica”.
nel momento in cui la sentenza si sofferma sul rinnovo si puntualizza che “Invero, la linea di confine tra rinnovo e proroga di contratto pubblico risiede nella nuova negoziazione (…)”.
Il punto o la questione pratico/operativa è comprendere in che cosa consista questa “nuova negoziazione” tanto equivocata nella prassi.
La “nuova negoziazione”
La “rinegoziazione” nel rinnovo...








