Il RUP, e gli operatori economici, devono distinguere il trattamento minimo salariale dal costo della manodopera stabilito nelle tabelle ministeriali (che può subire scostamenti)
Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 6416/2026
Il RUP, e gli operatori economici, devono distinguere il trattamento minimo salariale dal costo della manodopera stabilito nelle tabelle ministeriali (che può subire scostamenti)
a cura di Stefano Usai
24 Agosto 2026
Il recente intervento del Consiglio di Stato, sez. V, espresso con la sentenza n. 6416/2026 risulta di particolare rilievo pratico per effetto della distinzione – che il RUP (e gli stessi operatori economici) devono avere ben chiara -, tra il trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo ed il costo della manodopera espresse nelle tabelle ministeriali.
Trattandosi di costi definiti in modo differente è chiaro che anche l’approccio dell’appaltatore – circa la definizione degli oneri della manodopera e proposta di interventi migliorativi per una organizzazione più efficiente (di quella prospettata dalla stazione appaltante) -, avrà ambiti diversi.
Il caso trattato
Nel caso trattato, relativamente ad un appalto per “l’affidamento del servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi da svolgersi presso gli impianti sportivi e le piscine comunali” (con censure già non ritenute persuasive in primo grado con la sentenza del Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 606/2026) semplificando, viene in considerazione il costo della manodopera indicato dall’operatore economico ritenuto incongruo e, soprattutto, la mancata attivazione delle verifiche sulla potenziale anomalia da parte della stazione appaltante.
Le contestazioni di illegittimità hanno riguardato la mancata considerazione dei rinnovi contrattuali e le discordanze tra trattamenti minimi salariali e il costo medio indicato dall’operatore (che ha certificato anche l’esigenza di una serie di benefici legislativi9.
La sentenza
La questione dirimente, ribadita anche in secondo grado, è l’esigenza di tenere distinto il trattamento retributivo minimo dal costo medio come si desume dalle tabelle ministeriali.
Il giudice spiega che “il trattamento retributivo minimo ha carattere originario, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo”.
Invece, il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il “frutto dell'attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall'analisi e dall'aggregazione di dati molteplici e inerenti a svariati istituti contrattuali”.
Se rispetto al trattamento minimo retributivo dei contratti collettivi, l’operatore non può suggerire azioni diverse e/o prospettare chissà quale strategia.
Non a caso l’articolo 11 consente solamente la proposizione di un contratto alternativo rispetto a quello stabilito dalla stazione appaltante sempre imponendo...








