Il RUP e i limiti dimensionali dell’offerta
Tar Sicilia, sez. IV, di Catania con la sentenza n. 1276/2025
Il RUP e i limiti dimensionali dell’offerta
a cura di Stefano Usai
22 Aprile 2025
Il Tar Sicilia, sez. IV, di Catania con la sentenza n. 1276/2025 chiarisce la portata applicativa dell’eventuale clausola, innestata nel disciplinare che pone dei limiti alle “dimensioni” dell’offerta in evidente funzione di consentire un procedere spedito dell’organo valutatore/giudicatore.
Una clausola di questo tipo, si spiega in sentenza, non può essere mai intesa a pena di esclusione ed il mancato rispetto genera delle penalizzazioni per l’offerente interessato (ad esempio la mancata considerazione della parte eccedente i limiti) ma non può mai determinare l’estromissione dell’offerta visto che una simile causa di esclusione non è contemplata dalla legge e si porrebbe in plateale contrasto con l’articolo 10 del codice (che statuisce il principio di tassatività delle cause di esclusione).
Il caso trattato e la decisione
Secondo il ricorrente l’aggiudicatario, in realtà, avrebbe dovuto essere escluso “in quanto l’offerta tecnica dalla stessa presentata sarebbe stata editata con una formattazione dei caratteri diversa - più piccola - rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara (id est: font size 12) e unitamente alla stessa sarebbero stati presentati “n. 16 Allegati in aggiunta”, non consentiti dalla lex specialis”.
Secondo il giudice questo primo motivo di doglianza non è persuasivo (come non sono stati persuasive le ulteriori censure).
Sul punto, si rammenta in sentenza la giurisprudenza è stata piuttosto chiara in relazione alle conseguenze possibili determinate dal mancato rispetto degli eventuali limiti dimensionali dell’offerta puntualizzati nel disciplinare di gara.
Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti:
- non è causa di esclusione della gara “il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta...non foss’altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione...